Assicurazione RC medica: clausola di insolvenza e operatività a primo rischio (Cass. civ. n. 28968/2025)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione di un ricorso per cassazione in via incidentale impedisce la formazione del giudicato sul capo di sentenza impugnato, anche se la Corte dichiara assorbito tale ricorso per l’accoglimento del ricorso principale: la questione rimane devoluta al giudice del rinvio, ove riproposta. L’art. 16 delle condizioni generali di assicurazione che subordina l’operatività a primo rischio della garanzia all’insolvenza dell’ente sanitario non può essere “espunto” dal contratto mediante interpretazione c.d. utile, dovendo il giudice rispettare la comune intenzione dei contraenti.
Il Fatto
In data 3 ottobre 2011, una paziente veniva sottoposta a colecistectomia laparoscopica presso una struttura sanitaria, con esito infausto (decesso il 5 ottobre 2011). I prossimi congiunti agivano per il risarcimento del danno nei confronti della struttura (S.p.A.) e del medico chirurgo (Dott. Tizio). La struttura e il medico chiamavano in causa le rispettive compagnie assicurative. Il Tribunale di Como accertava la responsabilità esclusiva del medico e condannava il medico e la struttura in solido, con manleva della struttura verso il medico e della compagnia del medico (S.p.A.) verso la struttura. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3921/2018, riformava, qualificando il rapporto come di lavoro dipendente e ritenendo operante a favore del medico l’assicurazione della struttura (a primo rischio). Tale sentenza veniva cassata con rinvio da Cass. n. 4571/2021 per errata qualificazione del rapporto. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Milano (sentenza n. 1300/2023) rigettava le domande della compagnia del medico, condannandola a tenere indenne il medico, e dichiarava cessata la materia del contendere su alcune domande. La compagnia del medico ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il primo e il secondo motivo, accoglie il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Quanto al primo motivo (giudicato sull’interpretazione dell’art. 16 della polizza), la Corte lo rigetta. La sentenza di appello n. 3921/2018 aveva affermato l’insussistenza delle condizioni per l’operatività a primo rischio della polizza della ricorrente, ma tale statuizione era stata impugnata con ricorso incidentale dalla stessa ricorrente e da altri, motivi che la Cassazione aveva dichiarato assorbiti in Cass. n. 4571/2021. La Cassazione chiarisce che l’assorbimento di un’impugnazione non determina giudicato sulla statuizione impugnata, poiché manca una pronuncia che accerti l’infondatezza o l’inammissibilità dell’impugnazione. La questione rimane impregiudicata e devoluta al giudice del rinvio. Il giudice del rinvio, pertanto, ha correttamente esaminato la questione.
Quanto al secondo motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c.), la Corte lo rigetta. La Corte d’appello ha rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, esaminando la questione dell’insolvenza della struttura sulla base degli atti di causa e delle deduzioni delle parti, senza alterare l’oggetto della domanda.
Quanto al terzo motivo (interpretazione della clausola di insolvenza), la Cassazione lo accoglie. La Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, aveva ritenuto “inutilizzabile” la condizione dell’insolvenza della struttura sanitaria per l’operatività della garanzia a primo rischio, espungendola dal regolamento negoziale con un’interpretazione c.d. utile ex art. 1367 c.c. La Cassazione censura tale operato. La Corte richiama l’art. 16 della polizza: la garanzia della compagnia del medico operava solo per la quota di responsabilità diretta; in caso di attività del medico presso una struttura, la garanzia operava a secondo rischio (oltre il massimale della struttura) o, in mancanza di copertura assicurativa della struttura, solo in caso di insolvenza di quest’ultima. La Corte d’appello ha violato i canoni ermeneutici (artt. 1362, 1367 c.c.) cancellando una condizione espressamente pattuita, attribuendo alla clausola un significato diverso dalla comune intenzione dei contraenti e vanificando la volontà negoziale. La Cassazione sottolinea che la clausola, pur singolare, non può essere disapplicata dal giudice, che deve interpretarla nel suo tenore letterale e sistematico.
Quanto al quarto motivo (riproposizione delle questioni assorbite in sede di rinvio), la Cassazione lo accoglie. La Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, aveva ritenuto che la questione della responsabilità dei medici secondi operatori (proposta dalla ricorrente come terzo motivo di appello, assorbito dalla sentenza n. 3921/2018) non fosse stata riproposta in sede di controricorso per cassazione e dunque non fosse devoluta al giudice del rinvio. La Cassazione censura tale affermazione. Le questioni rimaste assorbite in sede di legittimità sono naturaliter devolute al giudice del rinvio (se riproposte in tale sede), e non sussiste un obbligo di riproposizione in controricorso. La sentenza gravata è quindi cassata anche su questo punto.
Implicazioni Pratiche
- Interpretazione delle clausole assicurative: l’avvocato dell’assicurato deve verificare che il giudice di merito non abbia “espunto” clausole limitative espressamente pattuite, invocando l’art. 1367 c.c. per un’interpretazione utile che vanifichi la volontà negoziale. In sede di impugnazione, la censura deve essere formulata come violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. e dell’art. 1322 c.c.
- Effetti dell’assorbimento in sede di legittimità: l’avvocato che ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, dichiarato assorbito, deve, in sede di rinvio, riproporre espressamente le relative questioni (mediante atto di riassunzione o comparsa di costituzione), poiché l’assorbimento non forma giudicato e la questione rimane devoluta al giudice del rinvio, ma solo se tempestivamente riproposta.
- Prova dell’insolvenza dell’ente: l’avvocato dell’assicuratore che eccepisce la condizione di insolvenza dell’ente sanitario ai fini dell’operatività a primo rischio della polizza deve allegare e provare lo stato di insolvenza (o la mancanza di copertura assicurativa dell’ente), poiché si tratta di condizione espressamente prevista dal contratto e non eliminabile dal giudice.
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Nota della Redazione
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