Appello tributario: nullità della sentenza per mancato esame del merito dopo annullamento della CTP (Cass. civ. Sez. Trib. n. 29283/2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di appello tributario, il giudice di secondo grado non può annullare la sentenza di primo grado per vizio di motivazione rilevato d’ufficio, se tale vizio non è stato dedotto dall’appellante, in virtù della regola della conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame (art. 161, comma 1, c.p.c., applicabile al processo tributario). La sentenza d’appello non può risolversi in una pronuncia meramente rescindente, ma deve decidere la controversia nel merito, salve le ipotesi tassative di rimessione al giudice a quo ex art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992. La CTR che si limiti ad annullare la sentenza di primo grado per motivazione apparente, senza esaminare il merito e senza che il vizio sia stato eccepito, incorre in nullità della sentenza per violazione del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 112 c.p.c.
Il Fatto
La Direzione Provinciale di Ragusa dell’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una professionista (medico), rideterminando il reddito in base agli studi di settore per l’anno 2010, con conseguenti riprese fiscali ai fini IRPEF e IRAP e irrogazione di sanzioni. La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Ragusa, che accoglieva il ricorso, annullando l’atto impositivo. La CTP riteneva meritevoli di considerazione le circostanze giustificative addotte dalla contribuente (attività di guardia medica come lavoro prevalente, tipologia delle prestazioni specialistiche) e rilevava che l’Ufficio si era limitato all’applicazione dello studio di settore senza ulteriori approfondimenti. L’Agenzia proponeva appello e la CTR della Sicilia, sez. staccata di Catania, con sentenza n. 266/2022, in riforma, rigettava il ricorso introduttivo, ritenendo la motivazione della CTP del tutto mancante o apparente. La contribuente ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. La Corte esamina i due motivi di ricorso, entrambi fondati, e richiama il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., rilevando che la ricorrente ha trascritto il testo della sentenza di primo grado, consentendo alla Corte di accedere direttamente agli atti.
Dalla verifica emerge che la motivazione della CTP di Ragusa, lungi dall’essere mancante o apparente, era adeguata e idonea a dare conto dell’iter logico-giuridico seguito. I giudici di prime cure avevano chiarito le ragioni dell’accoglimento, valorizzando le circostanze giustificative e la carenza probatoria dell’Ufficio. Al contrario, la CTR si è limitata a riportare un breve brano della sentenza di primo grado e a dichiarare, in modo lapidario e apodittico, che la motivazione era “priva” o “apparente”, senza svolgere alcuna analisi critica. La Cassazione qualifica tale motivazione come meramente apparente, in violazione del “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost., e dei canoni di cui alle Sezioni Unite n. 8053/2014.
La Corte rileva, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate, nell’atto di appello, non aveva mai dedotto la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, sicché tale vizio non poteva essere rilevato d’ufficio dalla CTR, in forza della regola della conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame (art. 161, comma 1, c.p.c., applicabile al processo tributario per il rinvio di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992). La sentenza d’appello, per sua natura, non è totalmente sostitutiva di quella di prime cure e non può risolversi in una pronuncia meramente rescindente, all’infuori delle ipotesi tassative di rimessione ex art. 59 del d.lgs. n. 546/1992 (che nella specie non ricorrono). La CTR avrebbe quindi dovuto decidere la controversia nel merito, provvedendo a integrare, all’occorrenza, le carenze argomentative della gravata decisione.
Implicazioni Pratiche
- Eccezione di nullità della sentenza di primo grado: l’avvocato dell’appellante che intenda far valere la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione deve dedurla espressamente nell’atto di appello, non potendo il giudice di secondo grado rilevarla d’ufficio. Il vizio non dedotto si intende sanato e non può essere oggetto di pronuncia rescindente.
- Obbligo di decisione nel merito in appello: l’avvocato del contribuente, in caso di annullamento della sentenza di primo grado da parte della CTR per vizio di motivazione, deve eccepire che il giudice di appello, una volta rilevato il vizio, ha comunque l’obbligo di decidere la controversia nel merito, sostituendosi al giudice di prime cure, salvo le ipotesi di rimessione tassative (es. vizio di costituzione del giudice). La CTR che si limiti a cassare senza decidere viola l’art. 112 c.p.c. e l’art. 111 Cost.
- Impugnazione per cassazione della sentenza della CTR: in sede di ricorso per cassazione contro una sentenza della CTR che abbia annullato la CTP per motivazione apparente, l’avvocato del contribuente deve censurare la sentenza della CTR sotto un duplice profilo: (i) come violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.), per aver rilevato d’ufficio un vizio non dedotto, e (ii) come vizio di motivazione (art. 360, n. 4, c.p.c.), per aver la CTR reso una motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c.
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Nota della Redazione
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