Accertamento redditi socio per trasferimento fittizio di società (Cass. civ. n. 30648/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento fittizio all’estero della sede di una società, privo di effettivo spostamento dell’attività e del centro amministrativo, non determina la cessazione della società, che continua ad essere imputabile al fisco italiano e conserva la legittimazione processuale. L’avviso di accertamento emesso nei confronti del gestore uti dominus della società, per la traslazione del reddito d’impresa a suo carico ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, è un atto personale. Il giudice di merito che ometta di pronunciare sulla contestazione relativa alla titolarità della partecipazione sociale nel periodo di imposta, benché ritualmente dedotta, incorre nel vizio di omessa motivazione.
Il Fatto
La S.r.l. veniva sottoposta a verifica fiscale, a seguito della quale l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento induttivo per l’anno 2008, notificato al sig. C., quale legale rappresentante e rappresentante di fatto, determinando un maggior reddito societario. Veniva inoltre notificato al medesimo un avviso di accertamento personale per reddito da capitale, presumendo che l’intera compagine societaria fosse a lui ascrivibile, con accertamento di un reddito da capitale. Il contribuente impugnava entrambi gli avvisi, deducendo di essere stato socio solo all’1% fino al 26 settembre 2006 e di non essere amministratore di fatto. La società era stata cancellata dal registro delle imprese il 22 dicembre 2009, in seguito a trasferimento della sede in Romania, ritenuto fittizio dall’Ufficio perché la società non aveva effettivamente svolto attività nella nuova sede e il nuovo amministratore era irreperibile e privo di competenze. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi; la Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma, rigettava l’appello, confermando la decisione, ritenendo fittizio il trasferimento e ascrivibile al C. l’attività per l’anno 2008. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo nullità della sentenza per mancata pronuncia sull’attribuzione dell’intera partecipazione societaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo (omesso esame di fatti decisivi) per la cd. doppia conforme di merito e per mancata indicazione di fatti storici decisivi. Ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui lamenta la mancata pronuncia della CTR sull’attribuzione al C. dell’intera partecipazione societaria per l’anno 2008, nonostante la deduzione della cessione della quota. La CTR si era limitata a motivare sull’ascrivibilità dell’effettiva amministrazione al C., ma non aveva speso alcuna parola sull’attribuzione della titolarità della partecipazione (100%) per l’anno in questione, sebbene il C. avesse documentato di essere stato socio solo all’1% fino al 2006. La Corte ha quindi cassato la sentenza sul punto, con rinvio per nuovo esame.
La Corte ha rigettato il quarto e quinto motivo. Quanto al quarto (violazione dell’art. 2495 c.c.), ha richiamato il principio secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese per trasferimento fittizio della sede all’estero non determina l’estinzione della società, che continua ad essere imputabile all’Italia e conserva la legittimazione processuale, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. n. 3059/2016) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11632/2024; n. 1075/2025). Quanto al quinto motivo (difetto di legittimazione a ricevere l’avviso), la Corte ha precisato che l’avviso notificato al C. non è un avviso societario, ma un avviso personale per la traslazione del reddito d’impresa ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, in quanto gestore uti dominus della società, con conseguente legittimazione del C. a riceverlo.
Implicazioni Pratiche
- Onere di motivazione sulla titolarità della partecipazione: L’avvocato del contribuente deve contestare specificamente, nei gradi di merito, l’attribuzione della titolarità della partecipazione sociale, se diversa da quella risultante dagli atti, e il giudice è tenuto a pronunciarsi espressamente su tale contestazione, a pena di nullità della sentenza per omessa motivazione.
- Fittizietà del trasferimento di sede: L’avvocato dell’Agenzia delle Entrate può contestare il trasferimento fittizio della sede all’estero provando che la società non ha effettivamente spostato il centro amministrativo e organizzativo dell’attività, e che nella nuova sede non viene svolta alcuna attività economica, con conseguente permanenza della giurisdizione italiana e della capacità della società di essere parte del giudizio.
- Traslazione del reddito al gestore uti dominus: In caso di gestione uti dominus di una società di capitali, l’Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento personale al gestore, fondato sull’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, per la traslazione del reddito d’impresa a suo carico, anche in assenza di una formale qualità di socio o amministratore, se provato il dominio effettivo sulla gestione aziendale.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.