Querela implicita e volontà punitiva desumibile dalla denuncia con riserva di costituzione di parte civile (Cass. pen. n. 36287/2025)
Principi di diritto (Massima)
La querela, quale condizione di procedibilità del reato, non richiede l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dall’atto emergano elementi univoci dai quali possa desumersi la volontà della persona offesa di perseguire penalmente l’autore del fatto. Costituiscono chiara espressione della volontà punitiva non solo la richiesta di punizione, ma anche la riserva di costituzione di parte civile, specie se poi concretamente effettuata nel giudizio di merito, nonché la presentazione di una denuncia accompagnata dall’allegazione di elementi utili all’individuazione dell’autore dell’azione criminosa. La sussistenza della volontà punitiva può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, ma che si palesano univocamente dimostrativi in tal senso, interpretati alla luce del favor querelae.
Il Fatto
Un imputato è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Foggia per il reato di truffa, con condanna alla pena di mesi nove di reclusione e euro 120,00 di multa, condizionalmente sospesa subordinatamente al pagamento di euro 2.000,00 in favore della parte civile. L’imputato ha proposto appello.
La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per difetto di querela, ritenendo che la persona offesa non avesse manifestato la volontà di procedere penalmente, e ha revocato le statuizioni civili. Avverso tale sentenza, il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che nel verbale di denuncia in atti la persona offesa aveva espressamente avanzato richiesta punitiva e riservato la costituzione di parte civile, poi perfezionata nel giudizio di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata. Ha richiamato il principio consolidato (Sez. 3, n. 24365/2023; Sez. 5, n. 2665/2022) secondo cui la querela non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che dall’atto emerga l’intenzione di volere perseguire l’autore del reato. La volontà punitiva può essere desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, purché univocamente dimostrativi in tal senso, da interpretare alla luce del favor querelae.
La Corte ha richiamato i precedenti secondo cui costituiscono chiara espressione della volontà di punizione: la richiesta, in un atto di denuncia, di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione (Sez. 5, n. 2665/2022), l’espressa riserva di costituzione di parte civile, specie se poi concretamente effettuata nel giudizio di merito (Sez. 2, n. 5193/2020; Sez. 5, n. 2293/2016), e la presentazione di una denuncia accompagnata dall’allegazione di elementi utili all’individuazione dell’autore del reato (Sez. 4, n. 10462/2025).
Nel caso di specie, la denuncia in atti conteneva la richiesta di punizione del colpevole a norma di legge e la riserva di costituzione di parte civile, poi perfezionata nel giudizio di primo grado, e allegava la documentazione necessaria all’individuazione dell’autore. La Corte ha ritenuto che tale atto, al di là della formale intestazione quale denuncia, fosse chiaramente indicativo della volontà di perseguire il responsabile del reato, integrando una querela implicita.
Implicazioni Pratiche
- Valutazione della volontà punitiva: L’avvocato che assiste la persona offesa deve verificare che la denuncia contenga elementi univoci della volontà punitiva (richiesta di punizione, riserva di costituzione di parte civile, allegazione di elementi utili all’individuazione dell’autore), poiché tali elementi possono essere sufficienti a integrare una querela implicita, anche in assenza di formule sacramentali.
- Eccezione di difetto di querela: In sede di difesa, l’avvocato dell’imputato che eccepisca il difetto di querela deve considerare che la volontà punitiva può essere desunta anche da atti che non contengono una esplicita manifestazione, e che il giudice valuterà l’atto alla luce del favor querelae; la difesa deve quindi contestare l’univocità della volontà punitiva, dimostrando che la denuncia era meramente informativa o che la riserva di costituzione di parte civile non era finalizzata alla punizione penale.
- Produzione della documentazione: L’avvocato del Procuratore Generale o della parte civile, in sede di impugnazione per difetto di querela, deve allegare al ricorso la denuncia e la documentazione comprovante la costituzione di parte civile, per dimostrare che la volontà punitiva era stata manifestata sin dall’inizio, rispettando il principio di autosufficienza.
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Nota della Redazione
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