Principi di diritto (Massima) Il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (art. 727, comma 2, cod. pen.) si configura anche per mera negligenza, non essendo richiesto il dolo. La sofferenza rilevante ai fini della contravvenzione consiste non solo in un processo patologico, ma anche in meri patimenti, come il portamento innaturale o la difficoltà di deambulazione. La condotta di detenzione incompatibile, ancorché di breve durata, integra il reato se il protrarsi della sofferenza è temporalmente apprezzabile. Il diniego della particolare tenuità dell’offesa può legittimamente fondarsi sul numero degli animali offesi e sulla reiterazione della condotta. La scriminante dell’adempimento di un dovere non è configurabile se l’agente avrebbe potuto ricoverare gli animali in altro luogo.
Il Fatto
L’imputato veniva condannato dal Tribunale di Siena per il reato di cui all’art. 727, comma 2, cod. pen., per avere detenuto 180 ovini in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da produrre gravi sofferenze. In seguito alla demolizione di un manufatto agricolo utilizzato come ovile, i Carabinieri, in due sopralluoghi (2 e 6 dicembre 2021), accertavano che gli ovini erano detenuti in recinti privi di copertura, esposti al freddo e alla pioggia, in un terreno fangoso misto a deiezioni, con gli animali che affondavano fino alle ginocchia. Il dirigente veterinario della ASL confermava le condizioni incompatibili e le gravi sofferenze.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto sussistente il reato nonostante la temporaneità della situazione e l’assenza di malattie o malnutrizione; mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e della scriminante dell’adempimento di un dovere (ottemperanza all’ordine di demolizione); vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio per il numero di animali non accertato con certezza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che la sentenza impugnata ha accertato, sulla base delle testimonianze del dirigente veterinario, che gli ovini erano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e tali da produrre gravi sofferenze: aree prive di copertura, fango misto a deiezioni, animali che affondavano fino alle ginocchia. Tali conclusioni erano pacifiche e incontestate dalla difesa.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di cui all’art. 727, comma 2, cod. pen. si configura anche per mera negligenza, e la sofferenza rilevante consiste non solo in un processo patologico ma anche in meri patimenti, come il portamento innaturale o la difficoltà di deambulazione (Sez. 3, n. 14734/2019). Costituiscono maltrattamenti non solo le sevizie o le torture, ma anche i comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali (Sez. 7, n. 46560/2015; Sez. 3, n. 44287/2007; Sez. 3, n. 49298/2012). La permanenza dell’animale nelle condizioni descritte, anche se di breve durata (un giorno o una settimana), integra il reato se il protrarsi della sofferenza è temporalmente apprezzabile.
Sul diniego dell’art. 131-bis, la Corte ritiene la motivazione congrua: il Tribunale ha valorizzato l’elevato numero di animali offesi (180 capi) e la reiterazione della condotta, circostanze idonee a escludere la particolare tenuità dell’offesa. L’onere di provare i presupposti della particolare tenuità grava sull’imputato (Sez. 3, n. 13657/2024).
Quanto alla scriminante dell’adempimento di un dovere, la Corte la ritiene impropria: l’ordine di demolizione non imponeva di detenere gli animali in quelle condizioni; l’imputato avrebbe potuto ricoverarli altrove. La causa di giustificazione ex art. 51 cod. pen. richiede che l’attività posta in essere sia una corretta estrinsecazione del diritto o dovere; nel caso, tale presupposto non sussisteva (Sez. 6, n. 14540/2011).
Sul trattamento sanzionatorio, la Corte osserva che il numero di 180 capi è stato accertato con certezza dal testimone dirigente veterinario. La sanzione è stata applicata partendo dal minimo edittale, con un aumento contenuto per ciascun capo, in linea con la disciplina del concorso formale di reati.
Implicazioni Pratiche
Dolo non richiesto, rileva la colpa: la detenzione di animali in condizioni incompatibili integra il reato ex art. 727, comma 2, cod. pen. anche per mera negligenza. La difesa non può eccepire l’assenza di dolo o la buona fede per escludere la responsabilità; è sufficiente che la condotta sia colposa, anche se priva di volontà di arrecare sofferenza.
Sofferenza anche di breve durata e in assenza di patologie: la sofferenza penalmente rilevante sussiste anche se non si traduce in un processo patologico e anche se la condizione incompatibile si protrae per un tempo apprezzabile (non necessariamente mesi). Il giudice deve valutare le condizioni oggettive di detenzione e la sensibilità psico-fisica dell’animale, non limitarsi all’assenza di malattie. La difesa deve contestare la sussistenza delle condizioni incompatibili, non la durata o l’assenza di patologie.
Scriminante dell’adempimento di un dovere: limiti: l’ottemperanza a un ordine di demolizione o a un provvedimento amministrativo non giustifica la detenzione in condizioni incompatibili, se l’agente avrebbe potuto adottare soluzioni alternative (es. ricoverare gli animali altrove). La difesa che eccepisce l’art. 51 cod. pen. deve dimostrare che la condotta costituiva l’unico modo per adempiere al dovere, e che non erano disponibili soluzioni meno lesive per gli animali.
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L’aggravante dei maltrattamenti in presenza di minori richiede una pluralità di episodi idonea a compromettere lo sviluppo psico-fisico; un singolo episodio non è sufficiente.
La Cassazione annulla per motivazione apparente il decreto che dichiara inammissibile il reclamo sulla liberazione anticipata, chiarendo che non è richiesto il previo esperimento del reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. e che la sanzione disciplinare va valutata in concreto.
In tema di incidente probatorio, la richiesta può essere presentata anche dopo la scadenza delle indagini preliminari, purché prima dell’udienza preliminare, quando sussista il concreto pericolo di dispersione della prova.
La Cassazione chiarisce che il prelievo di campioni biologici per il tasso alcolemico è valido anche senza consenso in caso di incoscienza e che la dinamica dell’incidente è rimessa al giudice di merito.
La Cassazione rigetta il ricorso, confermando che il differimento della pena per gravi motivi di salute richiede un bilanciamento tra le condizioni cliniche e l’attuale pericolosità sociale del condannato.
L’alterazione temporanea della targa mediante nastro adesivo integra il reato di falsità materiale in certificati; l’attenuante della riparazione del danno va applicata solo al reato cui si riferisce.