Abrogazione e tempus dell’agevolazione per investimenti ambientali (Cass. civ. Sez. Trib. n. 31327/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazione per investimenti ambientali c.d. “Tremonti ambiente” di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000, il diritto alla detassazione matura nel momento in cui il contribuente compie l’investimento, attraverso la sopportazione dei costi per l’acquisto dei beni destinati alla riduzione, riparazione e prevenzione del danno ambientale, e non già con la presentazione della dichiarazione dei redditi o con la perizia asseverata. L’abrogazione dell’agevolazione disposta dall’art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, non opera per gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012, data di entrata in vigore della norma abrogatrice, indipendentemente dalla tempestiva presentazione della dichiarazione integrativa o di istanza di rimborso.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate relativa all’IRPEG/IRES, contestando il diniego dell’agevolazione fiscale c.d. “Tremonti ambiente” (art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000) per un investimento ambientale (impianto fotovoltaico) realizzato nell’anno 2010. La Commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, dichiarava inammissibile il ricorso e confermava la pretesa fiscale, ritenendo che l’intervenuta abrogazione della disciplina agevolativa (art. 23, comma 7, D.L. n. 83/2012) impedisse il riconoscimento del beneficio, in quanto la società si era attivata con la perizia asseverata solo nel 2013, dopo la data di entrata in vigore della norma abrogatrice (26 giugno 2012). Avverso tale sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte. Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 20232/2025; n. 12312/2025; n. 10737/2023; n. 21034/2023) secondo cui l’abrogazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000 non travolge il diritto all’agevolazione che matura nel momento in cui il contribuente compie l’investimento, e non opera, quindi, per gli investimenti ambientali realizzati attraverso la sopportazione dei costi per l’acquisto dei beni destinati alla riduzione, riparazione e prevenzione del danno ambientale, che siano stati consegnati entro la data del 25 giugno 2012.
La Corte confuta l’assunto dell’Agenzia delle Entrate e della CTR, secondo cui la sopravvenuta abrogazione non pregiudicherebbe la posizione dei soli contribuenti che avessero manifestato all’Amministrazione la volontà di avvalersi del beneficio entro il 26 giugno 2012 mediante presentazione di dichiarazione integrativa o istanza di rimborso. Il beneficio fiscale, senza presupporre l’avvio di alcun procedimento, si sostanzia nella detassazione della quota di reddito dell’impresa destinata all’investimento ambientale, fruibile attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile da operare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato realizzato l’investimento, senza necessità di rivolgere apposita istanza all’Amministrazione Finanziaria. Non esiste, quindi, una procedura attivabile dal contribuente, al termine della quale sia prevista l’adozione di un provvedimento dell’Amministrazione, e il controllo sul diritto alla deduzione deve essere esplicato con gli strumenti ordinari dell’avviso di accertamento.
La Corte valorizza anche la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 58/E del 20 luglio 2016, che, nel ricordare l’abrogazione, ha riconosciuto che “conseguentemente, possono beneficiare dell’agevolazione in esame gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012”, dando così rilevanza al tempo di realizzazione dell’investimento. Il momento di avvio del procedimento – rilevante ai fini della possibilità di accesso ai benefici pur in presenza dell’intervenuto regime abrogativo, ai sensi dell’art. 23, comma 11, del D.L. n. 83 del 2012 – è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell’opera nella quale l’investimento si concretizza, per tale dovendosi intendere quello dell’esborso dei “costi direttamente imputabili al prodotto” e, correlativamente, dell’effettiva consegna dei beni che afferiscono all’intervento.
Implicazioni Pratiche
- Eccezione sulla tempestività dell’investimento: il difensore del contribuente che eccepisce l’applicabilità dell’agevolazione deve dimostrare che l’investimento ambientale è stato realizzato (costi sostenuti e beni consegnati) entro il 25 giugno 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa o della perizia asseverata, poiché è il momento dell’investimento a essere rilevante ai fini del “procedimento avviato” ex art. 23, comma 11, D.L. n. 83/2012.
- Prova dell’investimento: per provare la realizzazione dell’investimento entro la data indicata, l’avvocato deve produrre documentazione contabile (fatture, contratti di acquisto, documenti di consegna, perizia asseverata) che attesti l’esborso dei costi e l’effettiva acquisizione dei beni, anche se la perizia è stata redatta in data successiva al 25 giugno 2012.
- Impugnazione delle cartelle di pagamento: in sede di impugnazione della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento che nega l’agevolazione, la difesa deve eccepire la violazione dell’art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000 e dell’art. 23, commi 7 e 11, D.L. n. 83/2012, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato, e deve allegare la documentazione comprovante l’investimento realizzato entro il termine del 25 giugno 2012.
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