Fasce orarie per cottura cibi in regime 41-bis e onere di giustificazione (Cass. pen. n. 40420/2025)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. non è di per sé discriminatoria, purché sia accompagnata da idonea motivazione che ne giustifichi la differenziazione rispetto al regime ordinario, con riferimento a esigenze organizzative, di sicurezza o sanitarie. In mancanza, la limitazione assume carattere vessatorio e illegittimo. Il giudice di sorveglianza, nel sindacare tali provvedimenti, non può limitarsi a rilevare la mera differenza di trattamento, ma deve verificare se l’Amministrazione penitenziaria abbia fornito ragioni apprezzabili che giustifichino la diversa regolamentazione.
Il Fatto
Il Ministero della giustizia impugnava l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva accolto il reclamo di un detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis, avverso il provvedimento che limitava a determinate fasce orarie la possibilità di cucinare utilizzando il fornelletto a gas. Il Tribunale aveva ritenuto che la limitazione, imposta ai soli detenuti in regime 41-bis e non a quelli in regime ordinario, costituisse una ingiustificata differenziazione e un trattamento vessatorio. Il Ministero ricorreva per cassazione, deducendo la legittimità dell’esercizio del potere organizzativo dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 230/2000.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio. Ha richiamato l’evoluzione giurisprudenziale in materia, a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018, che aveva dichiarato illegittimo il divieto assoluto di cottura dei cibi per i detenuti al 41-bis. Ha precisato che, dopo tale pronuncia, l’Amministrazione penitenziaria gode di un potere regolamentare, ma il suo esercizio è soggetto a sindacato giurisdizionale. La Corte ha enunciato il principio secondo cui la previsione di fasce orarie differenziate non è di per sé illegittima, ma deve essere giustificata da ragioni organizzative, di sicurezza o sanitarie, e non può avere l’unico scopo di incrementare l’afflittività del regime speciale. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza si era limitato a rilevare la differenza di trattamento, senza verificare se l’Amministrazione avesse addotto valide ragioni per la limitazione oraria imposta ai soli detenuti in regime 41-bis. Tale carenza motivazionale ha reso l’ordinanza apodittica e lacunosa, imponendo l’annullamento con rinvio per un nuovo esame che tenga conto delle esigenze organizzative e di sicurezza eventualmente dedotte.
Implicazioni Pratiche
- Onere motivazionale del giudice di sorveglianza: In sede di reclamo avverso provvedimenti organizzativi dell’Amministrazione penitenziaria, il giudice di sorveglianza deve valutare se la limitazione sia giustificata da esigenze concrete, e non può limitarsi a rilevare una mera differenziazione rispetto al regime ordinario; deve richiedere all’Amministrazione di fornire le ragioni della scelta e motivare adeguatamente il proprio convincimento.
- Prova delle ragioni giustificative: L’avvocato del detenuto che impugni le limitazioni orarie per la cottura dei cibi deve eccepire la mancanza di una motivazione specifica da parte dell’Amministrazione, allegando che la differenziazione non è sorretta da esigenze organizzative o di sicurezza, ma mira solo ad aumentare l’afflittività; può richiedere al giudice di sorveglianza di acquisire gli atti amministrativi che contengano tali giustificazioni.
- Legittimazione del Ministero: Il Ministero della giustizia ha legittimazione e interesse a impugnare le decisioni del Tribunale di sorveglianza che annullino provvedimenti organizzativi, poiché tali decisioni incidono sull’esercizio della potestà organizzativa dell’Amministrazione; l’avvocato dell’Amministrazione deve eccepire la sussistenza di ragioni oggettive, come la sicurezza o l’ordine interno, che giustificano la differenziazione.
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Nota della Redazione
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