Convalida dell’arresto e controllo di ragionevolezza sullo stato di flagranza (Cass. pen. Sez. III n. 39960 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida dell’arresto, il giudice deve verificare l’osservanza dei termini di cui agli artt. 386, comma terzo, e 390, comma primo, cod. proc. pen. e controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’arresto, valutando la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e all’astratta configurabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. Tale verifica riguarda esclusivamente la situazione conosciuta o conoscibile al momento dell’arresto e non si estende né alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, né all’apprezzamento sulla responsabilità. Il giudice può negare la convalida soltanto quando, in tale chiave di lettura, risulti egualmente ragionevole ravvisare un eccesso di discrezionalità dell’operato di polizia, con adeguata motivazione.

Il Fatto

Con ordinanza del 27/08/2025 il Tribunale di Monza convalidava l’arresto operato nei confronti dell’indagato, applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. All’indagato era contestata la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Avverso l’ordinanza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge processuale in relazione all’art. 382 cod. proc. pen. e sostenendo l’insussistenza dello stato di flagranza: appena fermato aveva spontaneamente consegnato lo stupefacente, senza che stesse commettendo alcun reato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dal costante orientamento di legittimità, richiamato ex multis (Sez. 6 n. 15427 del 2023; Sez. 6 n. 8341 del 2015; Sez. 6 n. 48471 del 2013), secondo cui la convalida impone un controllo di ragionevolezza sull’operato della polizia in relazione alla flagranza e all’ipotizzabilità dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., restando estranei alla fase la gravità indiziaria, le esigenze cautelari e il giudizio sulla responsabilità.

Il Collegio richiama inoltre l’indirizzo (Sez. 3 n. 12954 del 2021) per cui la valutazione va compiuta ex ante, tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento dell’arresto, e non anche di elementi successivi, dovendo accertarsi l’astratta configurabilità del reato e la sua attribuibilità alla persona arrestata. Ne consegue che la non convalida è giustificata solo quando risulti parimenti ragionevole ravvisare un eccesso di discrezionalità nella condotta degli operanti, con motivazione adeguata (Sez. 6 n. 19011 del 2003; Sez. 4 n. 17435 del 2006; Sez. 5 n. 21577 del 2009).

Nel caso concreto, all’indagato è contestata la detenzione a fini di spaccio. L’interessato, in sede di interrogatorio di garanzia, ha riferito di detenere lo stupefacente per conto di terzi, soggetto di cui non ha voluto fornire il nome e che appoggiava la droga presso la sua abitazione per prepararla, in cambio di generi alimentari, sigarette o qualche dose di cocaina. La Corte qualifica la condotta come concorso nel reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, trattandosi del ruolo di “retta”: soggetto senza compiti operativi, incaricato di conservare lo stupefacente destinato allo spaccio al dettaglio.

Tale ipotesi si distingue dalla connivenza non punibile, perché il concorrente non si limita a un comportamento passivo, ma fornisce un consapevole contributo, che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso altrui, garantendo sicurezza o una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4 n. 34754 del 2020).

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non risultando esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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