Chi prosegue dritto dalla corsia di sola svolta è responsabile: il CAI vale come presunzione superabile (Arbitro Assicurativo 449/2026)

Arbitro Assicurativo, decisione n. 449 dell’11 giugno 2026 (riunione del 14 maggio 2026) — Presidente Giovanni Stella, Relatore Stefano Cherti.

Il principio

Il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti fa presumere, salvo prova contraria dell’impresa, che il sinistro si sia verificato con le modalità risultanti dal modulo (art. 143, comma 2, CAP): è presunzione legale iuris tantum, non piena prova. A un’intersezione con corsie di canalizzazione, il senso di marcia consentito è determinato dalla corsia selezionata prima dell’incrocio, non dall’intenzione del conducente: chi, attestato nella corsia con obbligo di svolta a sinistra, prosegue diritto viola la segnaletica (artt. 146 e 147 C.d.S.) e risponde in via esclusiva del contatto con il veicolo legittimamente incanalato nella corsia rettilinea. La sola crocettatura del CAI non basta quando la fattispecie non è contemplata dall’allegato al d.P.R. n. 254/2006: l’accertamento va condotto sul caso concreto.

Il fatto

Il ricorrente lamentava il rifiuto della propria impresa di liquidare un sinistro R.C. Auto del 17 giugno 2025. Fermo al semaforo rosso nella corsia di destra (con obbligo di proseguire diritto), era affiancato a sinistra dall’altro veicolo, nella corsia con obbligo di svolta a sinistra. Allo scattare del verde, il ricorrente impegnava l’intersezione proseguendo diritto e immettendosi nell’unica corsia disponibile per il restringimento della carreggiata, venendo però tamponato dall’altro veicolo, con danni al paraurti posteriore. Le parti sottoscrivevano il CAI e, dopo il diniego dell’impresa, un’ulteriore dichiarazione integrativa. Il ricorrente chiedeva l’accertamento della responsabilità esclusiva della controparte e la liquidazione di 1.600 euro.

L’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso (art. 9, lett. e, del Decreto), sostenendo che non fosse stato prodotto il “reale reclamo” del 19 luglio 2025, ma una comunicazione successiva; nel merito attribuiva la responsabilità al ricorrente sulla base del CAI, da cui emergerebbe uno spostamento a sinistra di quest’ultimo.

La motivazione

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare: l’impresa non contesta che un reclamo sia stato presentato (art. 8, comma 1, del Decreto), ma solo quale sia quello “reale”, che essa stessa produce; la condizione di procedibilità è dunque pacifica. Nel merito, la controversia riguarda le quote di responsabilità nel sinistro. Il CAI a doppia firma vale come presunzione legale iuris tantum ex art. 143, comma 2, CAP, superabile con prova contraria dell’impresa, e non come piena prova (Cass. 24054/2025); la fattispecie concreta non è contemplata dall’allegato al d.P.R. n. 254/2006, sicché l’accertamento non può arrestarsi alla crocettatura, ma va condotto sul caso concreto.

Dal CAI risultano pacifiche la posizione dei veicoli (ciascuno in una corsia specializzata: il ricorrente in quella con obbligo di proseguire diritto, la controparte in quella con obbligo di svolta a sinistra), la presenza di segnaletica direzionale e il fatto che entrambi abbiano proseguito diritto. Richiamati l’art. 146 C.d.S. e la giurisprudenza sulle lanterne semaforiche di corsia (Cass. 8412/2016; Cass. 31994/2022), il Collegio rileva che il senso di marcia consentito è determinato dalla corsia selezionata prima dell’intersezione, non dall’intenzione del conducente: la controparte, attestata nella corsia di sola svolta a sinistra, ha proseguito diritto in violazione della segnaletica, interferendo con la traiettoria del ricorrente, legittimamente incanalato nella corsia rettilinea. La responsabilità è quindi esclusiva della controparte, già sulla base del CAI e a prescindere dalla dichiarazione integrativa. Non contestato il quantum, il Collegio — ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Decreto, per i ricorsi del terzo danneggiato titolare di azione diretta — accoglie il ricorso: 1.600 euro oltre interessi dal reclamo, 200 euro a IVASS e 20 euro di rimborso.

Implicazioni pratiche

La decisione è utile per i sinistri R.C. Auto agli incroci con corsie di preselezione. Il principio operativo è che la responsabilità si valuta in base alla corsia impegnata prima dell’intersezione, non alla direzione poi presa: chi occupa la corsia di sola svolta e prosegue invece diritto viola la segnaletica e risponde del contatto con chi era legittimamente nella corsia rettilinea. Un dato prezioso quando la controparte tenta di ribaltare la lettura del CAI facendo leva su un presunto spostamento dell’altro veicolo.

Due indicazioni pratiche. Il CAI a doppia firma è una presunzione superabile, ma resta un elemento centrale: va compilato con cura, indicando corsie, segnaletica e posizioni, perché su di esso il Collegio può decidere anche senza altri accertamenti (qui la dichiarazione integrativa è risultata non dirimente). E sul piano della procedibilità, l’eccezione sul “reale reclamo” non regge quando è pacifico che un reclamo sia stato presentato: l’impresa non può eccepire l’inammissibilità contestando quale, tra più comunicazioni, valga come reclamo, se poi lo ha riscontrato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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