Ricorso per cassazione: nulla la notifica all’Avvocatura distrettuale (Cass. civ. Sez. I n. 24223 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione proposto contro il provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero, la notificazione del ricorso eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato è nulla. Il vizio non determina l’immediata definizione del giudizio, ma impone la rinnovazione della notificazione presso l’organo correttamente destinatario. In presenza di tale nullità, la Corte può fissare un termine per la rinnovazione e rinviare la trattazione del ricorso a una successiva adunanza camerale.

Il Fatto

Uno straniero aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto con cui il Giudice di pace aveva convalidato il trattenimento presso un Centro di permanenza per il rimpatrio. Il trattenimento era stato disposto dopo la dichiarazione di inammissibilità di una seconda domanda reiterata di protezione internazionale, accompagnata dall’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e dal divieto di reingresso nel territorio dello Stato.

Il giudice della convalida aveva ritenuto immediatamente eseguibile il provvedimento e ravvisato il pericolo di fuga, valorizzando il mancato possesso di un valido passaporto e la dichiarata volontà di non rimpatriare. Il ricorso per cassazione era stato articolato in quattro motivi. Il Ministero non si era costituito, mentre la Procura generale aveva chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Cassazione non affronta il merito delle censure relative al trattenimento. La decisione ha carattere esclusivamente processuale e riguarda la regolarità della notificazione del ricorso all’Amministrazione intimata.

Dagli atti risultava che il ricorso era stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia. La Corte rileva che, nel giudizio di cassazione, la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato. La scelta del diverso ufficio determina quindi una nullità della notificazione.

La Corte qualifica espressamente il vizio come nullità e non come inesistenza. Ne deriva che il procedimento non può essere definito sulla base dell’irregolarità riscontrata, ma deve essere consentita la rinnovazione dell’atto nei confronti del corretto destinatario processuale. L’effetto è quindi conservativo: il ricorso rimane pendente e la parte riceve un termine per sanare il difetto notificatorio.

Il provvedimento precisa inoltre il regime normativo applicabile ratione temporis. Il ricorso ricade sotto la disciplina dell’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. n. 100/2026, indicato come ancora in corso di conversione al momento della decisione. La Corte non sviluppa però ulteriori valutazioni sul contenuto della novella, poiché la questione processuale relativa alla notificazione è preliminare rispetto all’esame dei motivi.

La Cassazione dispone pertanto che il ricorrente rinnovi la notificazione presso l’Avvocatura Generale dello Stato entro il 17 agosto 2026 e rinvia la trattazione all’adunanza camerale del 3 settembre 2026. Nessuna decisione viene assunta, in questa fase, sulla legittimità della convalida del trattenimento o sugli altri profili sostanziali dedotti nel ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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