Azione di riduzione e successioni separate: onere di distinta ricostruzione delle masse ereditarie (Cass. civ. Sez. 2 n. 24242 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di riduzione per lesione di legittima, quando venga esercitata nei confronti di atti dispositivi posti in essere da distinti de cuius, richiede la preventiva e separata ricostruzione di ciascuna massa ereditaria, con distinta imputazione delle donazioni ricevute dal legittimario da ciascun ascendente. La circostanza che le successioni siano entrambe ab intestato non esime dall’obbligo di tale distinta ricostruzione, atteso che le quote di riserva variano in ragione del concorso o meno del coniuge superstite e che gli atti dispositivi dei singoli de cuius danno luogo ad autonome azioni di riduzione. L’assorbimento, da parte del giudice d’appello, dei motivi di gravame relativi ad istanze strumentali all’azione di riduzione, in ragione del rigetto di quest’ultima per mancata allegazione, non integra il vizio di omessa pronuncia, configurandosi come un’assorbimento in senso improprio, che comporta un implicito rigetto delle questioni assorbite.
Il Fatto
Un soggetto ha convenuto in giudizio la sorella, chiedendo l’accertamento della natura di donazione indiretta di un atto di compravendita avente ad oggetto un immobile, nonché la riduzione per lesione della quota di legittima a lui spettante nelle successioni dei genitori. Ha inoltre chiesto l’integrazione dell’asse ereditario mediante la restituzione di una somma di denaro donata dalla madre alla sorella e la divisione del compendio ereditario. Il Tribunale ha rigettato la domanda di riduzione, ritenendo insufficiente l’allegazione. La Corte d’appello di Milano, in riforma parziale, ha dichiarato la cessata materia del contendere in ordine alla divisione degli immobili, ma ha confermato il rigetto della domanda di riduzione, rilevando la necessità di procedere alla separata ricostruzione delle due masse ereditarie (paterna e materna) e l’assorbimento dei motivi di appello relativi alle domande strumentali. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa pronuncia sui motivi di appello.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. La Corte osserva che il ricorrente aveva lamentato la lesione della propria quota di legittima per effetto di due distinti atti dispositivi: la donazione indiretta dell’immobile da parte del padre e la donazione di una somma di denaro da parte della madre. La Corte d’appello ha correttamente rilevato che, per verificare la sussistenza della lesione, era necessario procedere alla separata ricostruzione delle due masse ereditarie, atteso che la quota di riserva del figlio varia in ragione del concorso o meno del coniuge superstite (artt. 542 e 537 c.c.) e che gli atti dispositivi dei singoli de cuius danno luogo ad autonome azioni di riduzione.
La Corte di merito ha quindi correttamente affermato che la mancata distinta ricostruzione delle masse rendeva impossibile la verifica della lamentata lesione, determinando il rigetto della domanda di riduzione e l’assorbimento delle domande strumentali (accertamento della donazione indiretta e della donazione di denaro). La Cassazione chiarisce che tale assorbimento non integra il vizio di omessa pronuncia, in quanto configura un’assorbimento in senso improprio: la decisione sulla domanda di riduzione, in quanto assorbente, esclude la necessità di provvedere sulle altre questioni, comportando un implicito rigetto delle stesse (Cass. n. 28995/2018).
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte rileva che il ricorrente ha continuato a sostenere, in modo erroneo, la necessità di considerare le due successioni come un’unica massa, trascurando che le quote di legittima sono diverse e che le donazioni ricevute da ciascun genitore devono essere imputate separatamente. La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi in materia di azione di riduzione, non incorrendo nei denunciati vizi di omessa pronuncia.
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