Rimborso spese anticipate: onere probatorio dell’amministratore di condominio (Cass. civ. Sez. II n. 4904/2026)

Principi di diritto (Massima)
Il credito dell’amministratore di condominio per le anticipazioni di spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, deve essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l’approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell’assemblea. La confusione tra patrimonio personale dell’amministratore e patrimonio condominiale, in assenza di un conto corrente intestato al condominio, impedisce di riconoscere il diritto al rimborso delle somme attinte dal conto personale.

Il Fatto

Un ex amministratore di condominio ha convenuto in giudizio il condominio, chiedendo il pagamento della somma complessiva di € 7.056,69, a titolo di rimborso di anticipazioni effettuate con propri fondi e per residui compensi. Il Tribunale di Milano ha rigettato entrambe le domande, ritenendo non provate le anticipazioni e rilevando l’inadempimento dell’amministratore agli obblighi di mandato (mancata apertura del conto corrente condominiale e mancata redazione del registro di contabilità). La Corte d’Appello di Milano ha parzialmente accolto il gravame dell’amministratore, riconoscendogli il rimborso di alcune spese relative al primo trimestre del 2017, per complessivi € 866,85. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione; l’ex amministratore ha proposto ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale. Quanto ai primi tre motivi, ha ritenuto fondata la censura relativa alla corretta distribuzione degli oneri di prova. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il credito dell’amministratore per anticipazioni non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità, la quale deve essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita. La Corte d’Appello, nel riconoscere il rimborso di alcune spese per il solo fatto che erano state attinte dal conto personale dell’amministratore, non aveva dato il giusto peso alla confusione tra i patrimoni, determinata dall’assenza di un conto corrente condominiale e dalla mancanza di un bilancio consuntivo che contenesse il disavanzo.

La Corte ha dichiarato assorbito il quarto motivo del ricorso principale, relativo alle spese processuali, in ragione dell’accoglimento dei primi tre. Ha poi esaminato il ricorso incidentale, rigettando il primo motivo per infondatezza (sulla non contestazione e sulla mancata ammissione delle prove testimoniali) e per inammissibilità per difetto di specificità, e il secondo motivo per infondatezza, rilevando che la domanda di rimborso delle anticipazioni e quella di pagamento dei compensi erano state cumulativamente proposte e che la Corte d’Appello si era pronunciata su entrambe. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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