Nullità e annullabilità delle delibere assembleari di riparto spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 8003 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia condominiale, la nullità della delibera assembleare è ipotesi residuale rispetto alla generale categoria dell’annullabilità e sussiste solo in caso di mancanza originaria o impossibilità dell’oggetto o di illiceità per violazione di norme imperative o dell’ordine pubblico. La delibera che ripartisce le spese in violazione dei criteri legali o convenzionali, ma senza modificarli in astratto e per il futuro, è annullabile e non nulla, anche se la violazione è reiterata per più esercizi. L’annullabilità può essere fatta valere solo con l’azione di annullamento ex art. 1137 c.c., in via principale o riconvenzionale, nel termine prescritto, non anche in via di eccezione o incidenter tantum nell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Fatto

Una condomina, proprietaria di un locale seminterrato e di due negozi con accesso autonomo, oppose decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio per il pagamento di quote condominiali relative al rifacimento del lastrico solare e alla gestione dell’impianto di riscaldamento. L’opponente eccepì che il seminterrato non era nella verticale dei terrazzi, che le sue porzioni erano distaccate dall’impianto di riscaldamento e di aver estinto la restante debitoria, chiedendo la revoca dell’ingiunzione previa compensazione con un controcredito risarcitorio.

Il Tribunale respinse l’opposizione e la Corte d’Appello confermò, ritenendo le delibere annullabili e non nulle e rilevando che il controcredito era illiquido e di dubbia sussistenza. La condomina ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo, che denunciava la violazione degli artt. 1117, 1123, 1126, 1418, 1421 c.c. e 63 disp. att. c.c., sostenendo la natura nulla delle delibere di riparto delle spese. Richiamate le Sezioni Unite n. 9839 del 2021, la Suprema Corte ribadisce che la nullità delle delibere assembleari è un’ipotesi residuale: ricorre solo in caso di mancanza originaria dell’oggetto, impossibilità materiale o giuridica del deliberato, o illiceità per violazione di norme imperative o dell’ordine pubblico.

Le attribuzioni dell’assemblea in tema di ripartizione delle spese, ex art. 1135 c.c., si limitano all’applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali. Solo la delibera che modifichi in astratto e per il futuro tali criteri (la c.d. delibera normativa) è nulla per difetto assoluto di attribuzioni. La delibera che addebiti spese di riscaldamento al proprietario di un’unità distaccata dall’impianto, senza modificare i criteri per il futuro, è invece annullabile: la Corte dichiara espressamente superato il precedente orientamento favorevole alla nullità per lesione dei diritti individuali (citando Cass. 22643/2013, Cass. 15932/2019, Cass. 18131/2020). La reiterazione della violazione per più esercizi non è decisiva, poiché i criteri legali non sono modificabili per fatti concludenti.

La Corte corregge però la motivazione del giudice di merito: l’annullabilità non è rilevabile d’ufficio e deve essere fatta valere con l’azione di annullamento, in via principale o riconvenzionale, nel rispetto del termine. Dall’esame degli atti risulta che la ricorrente aveva chiesto la revoca dell’ingiunzione senza proporre domanda riconvenzionale di annullamento, sicché l’invalidità non poteva essere esaminata incidenter tantum ai fini della revoca del decreto.

Il secondo motivo, relativo alla mancata compensazione delle spese, è dichiarato inammissibile: la compensazione è potere discrezionale del giudice di merito e la parte soccombente non può dolersi della mancata compensazione, salvo che la condanna violi il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, considerato che il ricorso è antecedente alla pronuncia delle Sezioni Unite che hanno risolto il contrasto. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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