Assegno divorzile all’ex coniuge residente in Svizzera: tassabile solo in Svizzera ex art. 21 della Convenzione (Cass. 34405/2025)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 34405 del 28 dicembre 2025 (R.G.N. 22782/2020) — Presidente Maria Luisa De Rosa, Relatore Federico Lume.
Il principio di diritto
L’assegno divorzile corrisposto da cittadino italiano in favore dell’ex coniuge residente in Svizzera è imponibile solo in quest’ultimo Paese, ai sensi dell’art. 21 della Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni (Roma, 9 marzo 1976, ratificata con la legge 23 dicembre 1978, n. 943), che assoggetta a imposizione soltanto nello Stato di residenza del percettore gli elementi di reddito non disciplinati dagli articoli precedenti della Convenzione.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate emette due avvisi di accertamento Irpef (2014 e 2015) recuperando a imposizione, verso una contribuente cittadina italiana residente in Svizzera, le somme percepite a titolo di assegno divorzile corrispostele dall’ex coniuge residente in Italia (che le portava in deduzione). La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale accoglie l’appello dell’ufficio, ritenendo l’assegno reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, imponibile in Italia quale Stato della fonte. La contribuente ricorre per cassazione con due motivi.
La motivazione
Il primo motivo, di nullità per motivazione apparente, è infondato: la sentenza, pur concisa, esprime una ratio idonea al minimo costituzionale. Il secondo motivo è fondato. Le norme pattizie prevalgono su quelle nazionali, per la specialità del loro ambito di formazione e in forza dei vincoli internazionali ex art. 117, primo comma, Cost. (lo stesso art. 75 t.u.i.r. sancisce la prevalenza della norma convenzionale più favorevole). L’art. 21 della Convenzione Italia-Svizzera — norma di chiusura sugli “altri redditi” — assoggetta a imposizione soltanto nello Stato di residenza del percettore gli elementi di reddito non trattati negli articoli precedenti.
Poiché nessun articolo della Convenzione disciplina il reddito da assegno divorzile o di mantenimento, esso rientra nell’art. 21, con imposizione esclusiva in Svizzera. Non è applicabile l’art. 15 (redditi da lavoro dipendente), che regola le remunerazioni percepite “in corrispettivo di un’attività dipendente”. Né rileva l’assimilazione interna dell’assegno ai redditi da lavoro dipendente (artt. 23 e 50 t.u.i.r.): il criterio residuale che rimette a uno Stato l’interpretazione delle espressioni non definite (art. 3, par. 2) è recessivo rispetto ai criteri della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (artt. 31-33: interpretazione in buona fede, secondo il senso comune del testo), come chiarito dalla Corte di giustizia UE (C-648/15) e da questa Corte (Cass. n. 10706/2019).
Il dispositivo: la Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Per i contribuenti transfrontalieri la qualificazione interna di un reddito non vincola l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni: prevale il testo pattizio, interpretato secondo la Convenzione di Vienna. L’assegno divorzile o di mantenimento, non essendo espressamente disciplinato dalla Convenzione Italia-Svizzera, ricade nella norma di chiusura sugli “altri redditi” (art. 21) ed è tassato solo nello Stato di residenza del percettore. Chi corrisponde o percepisce assegni verso o da soggetti residenti all’estero deve verificare la specifica convenzione applicabile — alcune (come quella con la Germania) regolano espressamente gli assegni di mantenimento — prima di assumere l’imponibilità in Italia.
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