Fallimento e contenzioso tributario: la mera inerzia del curatore legittima l’impugnazione del fallito (Cass. civ. Sez. 5 n. 13262 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, con riferimento ai rapporti d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, la legittimazione processuale straordinaria del contribuente fallito ad impugnare l’atto impositivo, ex art. 43 l.fall., sorge per effetto della mera inerzia del curatore, intesa come comportamento oggettivo di pura e semplice astensione dall’impugnazione, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinata e, quindi, anche a fronte di una ponderata valutazione di non convenienza economica. Tale principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 11287 del 2023, si fonda sulla peculiarità dell’obbligazione tributaria, poiché il fallito conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto d’imposta e resta esposto ai riflessi, anche sanzionatori, della definitività dell’atto. Il vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, e non si estende alla rivalutazione del merito o alla contestazione dell’apprezzamento del materiale istruttorio.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio contestava ad una società a ristretta base partecipativa, poi fallita, l’omessa effettuazione della ritenuta a titolo d’imposta sugli utili extracontabili ritenuti distribuiti ai soci, a seguito di accertamento induttivo di maggiori ricavi. Nel corso del giudizio di secondo grado era intervenuto il fallimento della società, con conseguente interruzione del processo e successiva riassunzione da parte dell’Agenzia delle Entrate; stante l’inerzia della curatela, si erano costituiti in appello l’ex legale rappresentante e la socia di maggioranza della società fallita, la cui legittimazione era stata contestata dall’Ufficio e poi riconosciuta dal giudice di appello.
La Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato l’utile distribuito ai soci in misura ridotta, riconoscendo la deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati. Avverso tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre i contribuenti hanno proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, riguardante la violazione degli artt. 42 e 43 R.D. n. 267 del 1942 e dell’art. 2697 c.c., con cui si censurava la sentenza per avere riconosciuto la legittimazione processuale del fallito in difetto di prova che la mancata costituzione del curatore fosse determinata da disinteresse e non da valutazioni di convenienza economica.
Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 11287 del 2023, la Corte ha precisato che, in materia tributaria e per i rapporti d’imposta con presupposti anteriori alla declaratoria fallimentare, la legittimazione suppletiva del fallito ad impugnare l’atto impositivo richiede la sola inerzia in senso oggettivo del curatore, essendo irrilevanti le ragioni soggettive o motivazionali dell’astensione. Tale approdo è calibrato sulla peculiarità dell’obbligazione tributaria, in quanto il fallito resta esposto alle conseguenze, anche sanzionatorie, della definitività dell’atto impositivo, pur in costanza di procedura concorsuale.
Nel caso di specie, la CTR aveva dato atto della mancata costituzione della curatela dopo la notificazione dell’ordinanza di interruzione, circostanza che integra sul piano oggettivo l’astensione richiesta dal principio di diritto; la censura dell’Agenzia, pretendendo una prova ulteriore circa il “disinteresse” della curatela, introduce un requisito soggettivo e motivazionale che è stato espressamente escluso. Il primo motivo è stato pertanto rigettato.
Il secondo motivo di ricorso principale e l’unico motivo di ricorso incidentale, entrambi proposti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato che le censure, pur formalmente articolate come vizi motivazionali, si risolvevano nella richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio e contabile, nonché nella contestazione dell’apprezzamento di merito circa la metodologia ricostruttiva dell’Ufficio, profili estranei al sindacato di legittimità, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il dedotto fatto decisivo, riguardante la già avvenuta contabilizzazione dei costi e il loro “trasferimento” all’annualità successiva, non risultava pretermesso, avendo la sentenza impugnata esaminato la questione e fondato su di essa la riduzione della pretesa erariale.
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Nota della Redazione
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