Rimborso IRAP, prescrizione decennale sospesa durante il silenzio-rifiuto (Cass. civ. Sez. 5 n. 11998 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di tributi indebiti, alla domanda di restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina speciale, la norma residuale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, la quale prevede il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza. Una volta maturato il silenzio-rifiuto, decorre il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c., che non inizia a decorrere dalla presentazione dell’istanza di rimborso. Il decorso della prescrizione, che ai sensi dell’art. 2935 c.c. comincia solo quando il diritto può essere fatto valere, è sospeso durante il periodo di formazione del silenzio-rifiuto e inizia dal giorno successivo alla scadenza dei 90 giorni dalla domanda.
Il Fatto
Il contribuente presentava, in data 3 giugno 2002, istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, per complessivi Euro 14.739,16. Formatosi il silenzio-rifiuto, il 10 agosto 2012 il contribuente intimava all’Agenzia delle Entrate di provvedere alla restituzione delle somme. A fronte dell’ulteriore inerzia dell’Ufficio, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Macerata, che dichiarava inammissibile il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche confermava la decisione di primo grado, ritenendo che la presentazione dell’istanza di rimborso costituisse già un atto di esercizio del diritto, a nulla rilevando il termine di 90 giorni previsto dalla legge per la formazione del silenzio-rifiuto. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2935 c.c. e 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Il giudice di merito aveva erroneamente individuato il dies a quo del termine decennale di prescrizione nel giorno di presentazione dell’istanza di rimborso, anziché in quello successivo alla scadenza del termine di 90 giorni previsto per la formazione del silenzio-rifiuto.
La Suprema Corte ha ribadito che alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in assenza di una disciplina specifica, la norma generale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che prevede il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza. Tale termine non esclude, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c..
Richiamando il precedente di Cass. 26/10/2021, n. 20083, la Corte ha precisato che il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto. La richiesta di rimborso si intende respinta quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione senza che l’Ufficio si sia pronunciato.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, perché provveda al nuovo esame in conformità ai principi esposti e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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