Nel concordato liquidatorio rileva solo la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 10723 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concordato preventivo liquidatorio, l’omologazione ai sensi dell’art. 88, comma 3, CCII, anche in presenza del voto contrario dell’amministrazione finanziaria, richiede esclusivamente la verifica della convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Il sindacato del tribunale non si estende alla meritevolezza del debitore, essendo venuto meno tale requisito di accesso sin dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006. Eventuali condotte distrattive o violazioni degli obblighi tributari poste in essere dall’amministratore non impediscono l’omologazione, ove prive di decettività e compiutamente disvelate ai creditori nel piano.
Il Fatto
La società, in liquidazione volontaria, presentava domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, successivamente, ricorso per l’ammissione al concordato preventivo in liquidazione. L’Agenzia delle entrate, acquisito il parere vincolante della direzione regionale, esprimeva voto contrario sulla parte di credito erariale non soddisfatto integralmente e oggetto di falcidia. A seguito del mancato raggiungimento delle maggioranze, la società depositava istanza di omologazione ai sensi dell’art. 88, comma 3, CCII. Il tribunale accoglieva l’istanza e la Corte d’appello rigettava il reclamo dell’amministrazione finanziaria, la quale proponeva ricorso per cassazione deducendo l’omessa valutazione della meritevolezza della proponente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla meritevolezza, ha rilevato che la Corte territoriale aveva espressamente valutato le condotte distrattive e le violazioni tributarie, reputandole non incidenti sulla convenienza economica della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Il profilo era stato quindi correttamente assorbito nel giudizio di convenienza, senza che residuasse alcuna omissione pronunciandi.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che trova applicazione l’art. 88 CCII nel testo modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024, applicabile ratione temporis alla procedura pendente. La norma prevede, in caso di cram down fiscale, esclusivamente il controllo della convenienza della proposta rispetto al soddisfacimento conseguibile in sede di liquidazione giudiziale. Ne deriva il superamento della verifica della meritevolezza in capo al debitore, già eliminata dal d.lgs. n. 5 del 2006.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento in materia di revoca dell’ammissione al concordato, secondo cui le condotte distrattive perdono rilevanza ove compiutamente comunicate ai creditori, elidendone la decettività. Ha inoltre escluso che l’assenza di una clausola ostativa nella transazione fiscale del concordato possa essere supplita dall’interprete, atteso che analoga disposizione è prevista solo per gli accordi di ristrutturazione.
Quanto al diritto dell’Unione, la direttiva UE 2019/1023 distingue le procedure per gli imprenditori sani in difficoltà da quelle dirette all’esdebitazione, riservando il giudizio di meritevolezza esclusivamente a queste ultime, come emerge dal considerando 78 e dall’art. 23 della direttiva. Il richiamo alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-493/15 è stato ritenuto inconferente, trattandosi di fattispecie relativa all’esdebitazione dei debiti IVA.
Nota della Redazione
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