Revocazione non sospende il termine per ricorrere se manca la conferma del provvedimento provvisorio (Cass. civ. Sez. 1 n. 22072 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione disposta dal giudice dell’impugnazione ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c. ha natura meramente provvisoria e precaria, riservando la conferma alla prima udienza. In mancanza di allegazione della conferma, il ricorso per cassazione notificato oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. è inammissibile per tardività. La proposizione della revocazione non sospende, di regola, il termine per impugnare; la deroga eccezionale richiede che il provvedimento provvisorio sia seguito dalla pronuncia di conferma, senza la quale il termine riprende a decorrere dall’udienza fissata per la trattazione. Il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.
Il Fatto
Il gestore di una darsena intimò il pagamento del corrispettivo per il deposito di un’imbarcazione, ai sensi dell’art. 2797 c.c., nei confronti della società che aveva rivendicato il bene, inventariato nell’attivo del fallimento di un cantiere navale. Il tribunale accolse la domanda di condanna ma negò il diritto di ritenzione; la corte d’appello, riformando la sentenza, rigettò la domanda ritenendo che il curatore fosse subentrato nel rapporto contrattuale, ma riconobbe il diritto di ritenzione fino all’estinzione del credito.
Il fallimento propose revocazione avverso la sentenza d’appello, deducendo un errore di fatto sul subentro del curatore, e ottenne un provvedimento di sospensione del termine per ricorrere per cassazione. La corte territoriale rigettò la revocazione e il fallimento notificò il ricorso per cassazione circa tre anni dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché tardivo. L’oggetto dell’impugnazione era la sentenza d’appello pubblicata nel 2018, mentre la sentenza di rigetto della revocazione era richiamata solo come elemento di conferma delle argomentazioni della prima decisione. Rispetto a tale sentenza, il ricorso notificato nel settembre 2021 risultava notevolmente oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.
Il ricorrente invocava la sospensione del termine disposta dalla corte d’appello il 6.2.2019, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c., quando mancavano nove giorni alla scadenza. La Corte ha però osservato che quel provvedimento sospendeva il termine «riservando la conferma alla prima udienza»: si trattava quindi di una deroga precaria e provvisoria alla regola generale per cui la revocazione non sospende il termine per il ricorso per cassazione. Il ricorrente non aveva allegato alcuna successiva conferma del provvedimento, basando la pretesa tempestività esclusivamente sul decreto adottato inaudita altera parte.
La Corte ha aggiunto che non risultava dagli atti la data in cui il termine avrebbe ripreso a decorrere in mancanza di conferma, né la data di deposito in cancelleria della sentenza di rigetto della revocazione, deliberata nel luglio 2021: anche sotto questo profilo il ricorso era carente della specificità necessaria per valutare la tempestività, essendo rivolto contro una sentenza pubblicata ben tre anni prima della notificazione.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ha determinato l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., con condanna del ricorrente principale alla refusione delle spese di lite e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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