La correzione d’ufficio dell’errore materiale non è preclusa dall’improcedibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 1 n. 12436 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per cassazione non impedisce alla Corte di correggere d’ufficio le proprie statuizioni affette da errore materiale, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo. Tale potere trova fondamento nell’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto. La domanda di distrazione delle spese proposta dal difensore nel corso del giudizio di legittimità, anche in assenza dell’esplicita dichiarazione di avvenuta anticipazione e mancata riscossione, legittima il medesimo difensore a richiedere il procedimento di correzione dell’omessa pronuncia del dispositivo.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con ordinanza pubblicata il 13/08/2025, aveva definito un giudizio di legittimità rigettando il ricorso della società e condannandola al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate in misura predeterminata in favore di una di esse. Il dispositivo, tuttavia, nulla disponeva in ordine alla distrazione delle spese richiesta dal difensore di detta parte nel controricorso.
Il Presidente Coordinatore della Sezione, rilevato il possibile errore materiale e l’istanza della parte interessata, ha disposto d’ufficio l’apertura del procedimento di correzione ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ., attribuendo un nuovo e autonomo numero di ruolo generale. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione della propria competenza a conoscere dell’istanza di correzione in un procedimento che riguarda un’ordinanza per la quale è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso. Richiamando il precedente di Sez. 3, ord. n. 28035 del 22/10/2025, la Corte afferma che l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. non preclude il potere di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, prevalendo il principio per cui l’intervento emendativo è volto a garantire la coerenza tra la volontà giurisdizionale e la sua espressione formale.
Nel merito, la Corte verifica che il provvedimento censurato contenga effettivamente la liquidazione delle spese in favore della sola società controricorrente e non rechi traccia della richiesta di distrazione formulata dal suo difensore. Tale omissione, secondo la giurisprudenza consolidata, integra un errore materiale emendabile, atteso che il difensore è legittimato a proporre il ricorso per correzione quando abbia formulato specifica richiesta di distrazione nel corso del giudizio.
La Corte precisa che la domanda di distrazione è validamente proposta anche in mancanza dell’esplicita dichiarazione di avvenuta anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari, potendo tale circostanza essere implicitamente contenuta nella richiesta stessa, come affermato dalle Sezioni Unite, ordinanza n. 31033 del 27/11/2019.
Ritenuta sussistente l’omissione e documentata la richiesta formulata nel controricorso, la Corte dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 23206/2025, inserendo la clausola di distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, senza provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione. L’esito del giudizio di correzione è affidato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 288 c.p.c.; va evidenziato come la correzione sia finalizzata ad attribuire al difensore la qualità di creditore delle spese processuali, conformemente alla domanda di distrazione originariamente proposta.
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Nota della Redazione
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