Il regolamento di competenza non è proponibile avverso provvedimenti non decisori né per censure sulla sospensione del processo (Cass. civ. Sez. 1 n. 23430 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un provvedimento meramente ordinatorio, privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, che non abbia statuito in modo definitivo sulla competenza. È altresì inammissibile il regolamento di competenza, anche se proposto ai sensi dell’art. 43 cod. proc. civ., che non investa la sola statuizione sulla competenza ma censuri la sentenza nel suo complesso, deducendo la nullità per violazione dell’art. 48 cod. proc. civ. La dedotta carenza temporanea della potestas iudicandi per mancata sospensione del processo non è deducibile con il regolamento di competenza, né necessario né facoltativo, ma va devoluta al giudice del gravame di merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma aveva omologato il concordato di una società in liquidazione coatta amministrativa. Un creditore aveva proposto ricorso per la risoluzione del concordato, nell’ambito del quale la società istante aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale di Roma, sostenendo la competenza del Tribunale di Velletri.

Il Tribunale, con ordinanza del 12 novembre 2025, aveva disposto il rinvio del procedimento per consentire al commissario liquidatore di interloquire. Avverso tale provvedimento la società proponeva regolamento di competenza. Il Tribunale, con successiva sentenza del 5 dicembre 2025, affermava la propria competenza e dichiarava risolto il concordato. Avverso questa sentenza la società proponeva un secondo regolamento di competenza, eccependo la nullità della sentenza per essere stata depositata in pendenza del primo regolamento, che avrebbe determinato la sospensione ipso iure del processo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che entrambi i regolamenti sono inammissibili. Quanto al primo, ha osservato che il provvedimento impugnato non recava una esplicita qualificazione come decisorio e che la sua formulazione letterale deponeva per la mancata adozione di una decisione definitiva sulla questione di competenza. Si trattava, pertanto, di un provvedimento meramente ordinatorio di differimento delle attività di udienza, non suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in conformità alla giurisprudenza di legittimità richiamata.

Quanto al secondo regolamento, la Corte ha escluso l’eccezione di consumazione del potere di impugnazione sollevata dal controricorrente, poiché l’istituto opera solo quando venga proposto un secondo atto di impugnazione avverso il medesimo provvedimento, mentre nel caso di specie i provvedimenti impugnati erano distinti.

Nel merito, la Corte ha ritenuto il secondo regolamento inammissibile in quanto non investiva la sola statuizione sulla competenza. Il ricorrente aveva infatti impugnato la sentenza nel suo complesso per nullità conseguente alla asserita violazione dell’art. 48 cod. proc. civ., deducendo la sospensione della potestas iudicandi. Tale questione, ha chiarito la Corte, non è deducibile con il regolamento facoltativo di competenza, non essendo con tale strumento processuale deducibili situazioni di pretesa carenza temporanea del potere di decidere derivanti dalla mancata sospensione del procedimento.

La Corte ha inoltre escluso che la questione potesse essere sollevata con il regolamento necessario di competenza, osservando che la violazione dell’art. 48 cod. proc. civ. non integra una questione pregiudiziale di rito incidente sulla sola statuizione della competenza. La censura, ha concluso, va devoluta al giudice del gravame di merito, che nel caso di specie è la corte d’appello ai sensi dell’art. 215 l.fall., per i rinvii agli artt. 137 e 15 l.fall.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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