Comunicazione integrale PEC e termine breve per il ricorso in cassazione (Cass. civ. n. 20178 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure di sovraindebitamento, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto del reclamo proposto contro la decisione di apertura della liquidazione controllata è soggetto, ai sensi dell’art. 51, comma 13, CCII, al termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, da eseguirsi dalla cancelleria per via telematica. La comunicazione integrale del provvedimento impugnato effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC ha valore equipollente alla notificazione e fa decorrere il termine breve per l’impugnazione. La verifica della tempestività del ricorso, sottratta alla disponibilità delle parti per l’interesse pubblicistico all’accertamento del passaggio in giudicato, è rilevabile d’ufficio dal giudice di legittimità, senza necessità di stimolare il contraddittorio sul punto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno aveva respinto il reclamo proposto dalla debitrice avverso la decisione del Tribunale che, accogliendo l’istanza della curatela, aveva dichiarato l’apertura della liquidazione controllata a suo carico. La sentenza di secondo grado aveva evidenziato la mancanza di atti di impulso procedurale successivi alla nomina del gestore della crisi e confermato lo stato di insolvenza della debitrice.
Avverso tale decisione la soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione dell’art. 268, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019 e l’omessa considerazione dell’istanza di accesso alla procedura OCC, nonché l’omesso esame di una sentenza penale di assoluzione. La curatela del fallimento non si è costituita.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato, d’ufficio, la questione della tempestività del ricorso. La ricorrente aveva affermato che la sentenza impugnata, pubblicata il 28 luglio 2025, non era stata ancora notificata, ma tale allegazione è stata ritenuta insufficiente, anche in assenza della produzione della relazione di notificazione o della comunicazione di cancelleria.
Il Collegio ha ricordato il principio, cui ha inteso dare continuità, secondo cui il ricorrente è tenuto a produrre, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione o l’equipollente comunicazione integrale, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Tale principio è stato esteso al ricorso avverso la decisione sul reclamo relativo all’apertura della liquidazione controllata, in applicazione delle regole del procedimento unitario richiamate dall’art. 270, comma 5, CCII.
La Corte ha accertato che la sentenza impugnata era stata comunicata integralmente a mezzo PEC dalla cancelleria della Corte d’appello nella stessa data di pubblicazione, alle ore 12.36, presso l’indirizzo del difensore risultante dai registri INI-PEC, con ricevuta di consegna generata in pari data. Tale comunicazione integrale è stata ritenuta equipollente alla notificazione ai fini del decorso del termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 51, comma 13, CCII, richiamando i precedenti di legittimità in materia.
Il Collegio ha escluso che la valorizzazione della certificazione di cancelleria leda il diritto di difesa, trattandosi di questione di ammissibilità rilevabile d’ufficio e sottratta alla disponibilità delle parti. La Corte ha precisato che, per i ricorsi proposti dopo il 1° gennaio 2023, la prova della notificazione deve essere offerta dal ricorrente tramite il deposito del messaggio originale di notificazione, non potendo il giudice di legittimità attivarsi per supplire all’inosservanza della parte.
Il ricorso, notificato il 17 ottobre 2025 a fronte di una sentenza pubblicata e comunicata il 28 luglio 2025, è stato quindi dichiarato inammissibile per tardività, non applicandosi alla materia la sospensione feriale dei termini. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, senza condanna alle spese in assenza di costituzione della parte intimata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.