Derelictio dei beni-rifiuti: il potere del curatore non incontra limiti (Cass. civ. Sez. I n. 13993 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere riconosciuto al curatore dall’art. 213, comma 2, CCII di non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni è esercitabile esclusivamente previo giudizio di manifesta non convenienza dell’attività di liquidazione, non incontrando limiti qualunque siano la natura e le caratteristiche dei beni interessati, ivi compresi quelli qualificati come rifiuti. Il decreto con il quale il tribunale si pronuncia sul reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che autorizza la derelizione ha natura ordinatoria e non decisoria, essendo volto a regolare l’esercizio di poteri gestori del curatore senza incidere su diritti soggettivi, ed è privo del requisito della definitività, con conseguente inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

Il Fatto

Con decreto del 18/10/2023 il Giudice Delegato della procedura di liquidazione giudiziale, in sostituzione del comitato dei creditori ai sensi dell’art. 140, comma 4, CCII, autorizzava il curatore alla non acquisizione all’attivo del materiale, appartenente alla società in liquidazione, inventariato in quanto presente all’interno dell’immobile di proprietà di una società terza, creditrice ammessa al passivo, che era stato sito operativo e produttivo della società stessa. Si trattava di composti qualificati come rifiuti con perizia resa in sede di incidente probatorio nell’ambito di un procedimento penale pendente.

La società proprietaria dell’immobile, creditrice ammessa al passivo, proponeva reclamo ai sensi dell’art. 124 CCII, rigettato dal Tribunale di Treviso, che riteneva correttamente esercitato il potere di derelizione, non incontrando limiti inerenti alla natura dei beni. Avverso tale decreto la società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione del principio “chi inquina paga” e l’illegittimo esonero del curatore dagli obblighi ambientali.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso, rilevando che il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. presuppone la decisorietà e la definitività del provvedimento impugnato. Il decreto emesso dal tribunale sul reclamo avverso l’autorizzazione alla derelizione, conformemente al principio già affermato da Cass. 17835/2019, ha natura ordinatoria, in quanto volto a regolare l’esercizio di poteri gestori del curatore senza incidere su diritti soggettivi, ed è privo del requisito della definitività, essendo la scelta gestoria sempre suscettibile di modificazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Su richiesta del Pubblico Ministero, la Corte ha tuttavia enunciato il principio di diritto nell’interesse della legge, affrontando il tema dell’interferenza tra regole concorsualistiche e normativa ambientale. L’art. 213, comma 2, CCII, conformemente al previgente art. 104-bis, comma 8, l. fall., prevede due ipotesi di abbandono dei beni: la non acquisizione all’attivo e la rinuncia alla liquidazione del bene acquisito. In entrambi i casi, l’unico parametro cui il curatore deve attenersi è quello della manifesta non convenienza dell’attività liquidatoria, non incontrando limiti la natura dei beni interessati, compresi quelli qualificati come rifiuti.

La Corte ha preso atto della giurisprudenza amministrativa, in particolare dell’Adunanza Plenaria n. 3/2021 e della più recente Adunanza Plenaria n. 1/2026, che hanno affermato la legittimazione passiva della curatela agli obblighi di rimozione e smaltimento dei rifiuti. Ha tuttavia precisato che tale quadro normativo opera sul distinto e separato piano pubblicistico della responsabilità ambientale, mentre la controversia in esame investe la legittimità di un atto endofallimentare di gestione dell’attivo patrimoniale, che si colloca sul piano privatistico.

La disciplina della derelizione, finalizzata ad evitare attività inutili ed antieconomiche inidonee ad apportare utilità ai creditori, non è suscettibile di disapplicazione quando si è in presenza di beni qualificati come rifiuti. Gli obblighi di diritto pubblico connessi alla detenzione dei rifiuti continuano infatti a gravare sul curatore, ma la valutazione di convenienza economica della liquidazione resta l’unico criterio rilevante per l’esercizio del potere di abbandono.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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