Composizione negoziata e deroga al termine di decadenza: necessaria la conclusione delle trattative (Cass. civ. n. 13997 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deroga al termine di decadenza di cui all’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII, consentendo la proposizione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza oltre la prima udienza, presuppone che la domanda sia presentata “all’esito della composizione negoziata”, vale a dire una volta giunte a conclusione le trattative intercorse nel corso della procedura. L’ammissibilità della domanda differita non è compatibile con un termine che decorra dalla mera rinuncia del debitore alla procedura amministrativa, richiedendosi invece la comunicazione della relazione finale dell’esperto ai sensi dell’art. 17, comma 8, CCII. L’archiviazione su iniziativa del proponente prima del completamento dell’incarico dell’esperto non integra l’esito della composizione negoziata, salvo che la richiesta consegua a una situazione di stallo imputabile all’inerzia dell’esperto.

Il Fatto

Il Tribunale di Brescia, applicando l’art. 40, comma 10, CCII, dichiarava tardiva la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi presentata dalla società debitrice dopo la celebrazione della prima udienza, escludendo l’operatività della deroga di cui all’ultimo periodo della norma. Il tribunale dichiarava altresì l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore, con estensione al socio accomandatario ai sensi dell’art. 256 CCII. La Corte d’appello di Brescia rigettava il reclamo, ritenendo la deroga applicabile solo ad intervenuto esaurimento della composizione negoziata, non verificatosi nel caso di specie attesa l’archiviazione anticipata richiesta dal debitore nel corso dell’incarico dell’esperto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo. La censura, pur formalmente ancorata al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., contestava in realtà la valutazione compiuta dalla Corte territoriale in ordine alla condotta dell’esperto, ritenuta non “inerte”. Il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità si sostanzia esclusivamente nell’omesso esame di un fatto storico decisivo e non anche nella diversa valorizzazione delle risultanze probatorie, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità richiamata.

Parimenti inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, denunciante la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte ha ricordato che la valutazione dei documenti e la scelta delle risultanze probatorie più idonee a sorreggere la decisione costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale non è tenuto a discutere ogni singolo elemento, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi logicamente incompatibili con la decisione. La motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito, evenienza non configurabile nel caso di specie, avendo la Corte territoriale chiaramente esplicitato le ragioni del proprio convincimento.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la falsa applicazione degli artt. 40, comma 10, ultimo periodo, 17, commi 8 e 9, e 18, comma 4, CCII. L’interpretazione dell’ultimo periodo dell’art. 40, comma 10, CCII esige che la domanda sia proposta non solo entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 17, comma 8, CCII, ma anche e soprattutto “all’esito della composizione negoziata”. Tale locuzione, ad avviso della Corte, non è casuale: il legislatore ha inteso creare un’eccezione alla regola generale della decadenza per consentire al debitore che abbia portato a compimento il percorso negoziale di dare sbocco alle soluzioni emerse, non certo per premiare una partecipazione meramente formale alla procedura.

A sostegno di tale esegesi depongono la relazione illustrativa al d.lgs. n. 83/2022, che richiede la “conclusione delle trattative”, e il successivo intervento di cui all’art. 23, comma 2, CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, che condiziona il beneficio della ridotta percentuale di adesioni alla circostanza che il raggiungimento dell’accordo risulti dalla relazione finale dell’esperto o che la domanda sia proposta nel termine di sessanta giorni. L’archiviazione su iniziativa del debitore prima del completamento dell’incarico dell’esperto, non essendo riconducibile a uno stallo imputabile all’inerzia di quest’ultimo, non integra l’esito richiesto dalla norma.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese processuali e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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