Termine per memorie e documenti nell’appello cautelare reale: nullità a regime intermedio e onere di allegazione del pregiudizio (Cass. pen. n. 27309 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello cautelare reale, il rinvio alle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. comporta l’obbligo, per le parti, di depositare memorie e documenti fino a cinque giorni prima dell’udienza. La produzione tardiva di elementi probatori nuovi è ammissibile solo se sia stato comunque garantito il diritto al contraddittorio della controparte. La violazione del termine dilatorio, incidendo sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., la cui deducibilità, ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., è subordinata all’allegazione, da parte del ricorrente, di un concreto, attuale e verificabile interesse all’osservanza della disposizione e degli effetti della sua violazione sull’esercizio del diritto di difesa. In tema di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammissibile per violazione di legge ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. solo quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecco rigettava l’appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, aveva respinto la richiesta di dissequestro dei beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, in relazione al profitto dei reati di cui agli artt. 316-ter cod. pen., 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000 e 648-ter.1 e 640-bis cod. pen.. Avverso l’ordinanza del Tribunale, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 322-bis, 310, 127, comma 2, e 191 cod. proc. pen., per l’utilizzo di un parere del Commissario giudiziale depositato dal pubblico ministero tardivamente, e, con il secondo motivo, la violazione degli artt. 125, comma 3, e 321 cod. proc. pen. per la mancanza o l’apparenza della motivazione sul periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha premesso che, nel giudizio di appello cautelare, le parti possono produrre elementi probatori “nuovi” nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione (Sez. U. n. 15403 del 2024). Il termine di cinque giorni previsto dall’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. deve essere rispettato a pena di inammissibilità, ma l’utilizzabilità di una produzione tardiva è subordinata alla verifica che sia stato comunque garantito il diritto al contraddittorio della controparte, sulla quale non grava alcun obbligo di verificare il contenuto del fascicolo processuale. Nel caso di specie, il parere del Commissario giudiziale era stato sollecitato dalle produzioni difensive del 28 ottobre 2025; la difesa, la mattina dell’udienza, aveva depositato note a confutazione del parere, richiamandole espressamente nell’esposizione dei motivi d’appello e soffermandosi oralmente sul contenuto dei documenti prodotti dal pubblico ministero. Non essendo stata avanzata alcuna richiesta di rinvio, la Corte ha escluso la sussistenza di un concreto pregiudizio per la difesa, rilevando la natura di nullità a regime intermedio della violazione e la mancata allegazione, da parte del ricorrente, di uno specifico interesse ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen..
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., vizio che ricomprende anche i casi di motivazione del tutto mancante o apparente. Nel caso concreto, il Tribunale aveva invece compiuto un’approfondita valutazione degli elementi allegati dalla difesa in relazione al pericolo di dispersione del patrimonio, evidenziando la difficoltà di recupero del denaro intestato a terzi, la rapidità dei traffici economici, il recente acquisto di un immobile con provvista proveniente dalla società e l’irrilevanza del ravvedimento operoso. La censura, risolvendosi in un vizio di motivazione non deducibile in sede di legittimità, è stata pertanto ritenuta manifestamente infondata.
Nota della Redazione
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