Riparazione per ingiusta detenzione e colpa grave ostativa del prosciolto (Cass. pen. Sez. IV n. 37623 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., il prosciolto con formula piena ha diritto all’equa indennità solo se non abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave. Il giudice della riparazione valuta autonomamente tutti gli elementi probatori disponibili con giudizio ex ante, non se la condotta integri reato, ma se essa abbia ingenerato, pur in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. In tale verifica rileva il comportamento extraprocessuale e processuale del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario. La motivazione adeguata e congrua del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito custodia cautelare in carcere e, in seguito, arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento per devastazione e incendio contestati in concorso, con l’accusa di avere contribuito a mettere a soqquadro un centro di permanenza per il rimpatrio. Era stato poi assolto dal Tribunale con la formula “per non avere commesso il fatto”.

La Corte di appello, investita della richiesta di riparazione, l’aveva rigettata, ravvisando nella condotta del ricorrente un profilo di colpa grave. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di violazione di legge e vizio di motivazione. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto il primo motivo. Il giudice della riparazione, in linea con i principi consolidati in materia, non ha rivalutato il compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma ha verificato l’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. La valutazione ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo.

La Corte di appello aveva preso atto della ritrattazione della teste, la quale in dibattimento non era più certa del riconoscimento del ricorrente sul tetto insieme ai rivoltosi. Ciò nonostante, ha ravvisato la colpa ostativa nella circostanza che il ricorrente era stato sorpreso sul tetto del centro e ne era poi caduto in modo rocambolesco, riportando lievi lesioni. Il giudice di merito ha collegato tale dato alla sentenza assolutoria, che indicava come gli autori della devastazione si fossero spostati “tetto-tetto”, e ha ritenuto inverosimile la tesi difensiva della fuga dai fumi, poiché il ricorrente si trovava in un comparto non coinvolto dagli incendi. È il percorso logico richiamato dal principio delle Sezioni Unite n. 32383 del 2010: se il prosciolto poteva e doveva comportarsi diversamente, la condotta imprudente esclude l’indennizzo.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché propone una prospettazione di ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen. del tutto nuova, mai devoluta al giudice della riparazione. La critica avrebbe dovuto dimostrare che alla Corte territoriale era stata prospettata l’identità tra gli elementi posti a base dell’ordinanza cautelare e quelli che avevano condotto all’assoluzione, unica condizione che renderebbe irrilevante la colpa grave ostativa.

Il ricorso, facendo discendere il diritto alla riparazione dalla sola sentenza di assoluzione, non si confronta con la motivazione reiettiva della Corte territoriale. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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