Inammissibile il ricorso che riproduce censure già disattese con motivazione adeguata (Cass. pen. Sez. VII n. 30839 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici, senza essere scandito da specifica critica alla motivazione impugnata. In tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di legittimità non può rivalutare nel merito la gravità del fatto quando la sentenza impugnata abbia valorizzato la preventiva organizzazione del trasporto e i contatti con ambienti criminali. Analogamente, la censura sulla confisca di somma in sequestro è inammissibile se trascura la motivazione che, sulla base del quadro istruttorio, spiega la riconducibilità del denaro all’attività illecita.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, confermando la responsabilità penale ed escludendo la circostanza aggravante di cui all’art. 291-ter, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 43 del 1973 con rideterminazione in diminuzione della pena, aveva confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Napoli resa all’esito di giudizio abbreviato. L’imputato era stato condannato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Con il primo motivo la difesa denuncia vizi della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, prospettando la modestia dell’episodio, avente ad oggetto 540 kg di tabacchi lavorati esteri. Con il secondo motivo si censurano vizi della motivazione sulla confisca della somma caduta in sequestro, per assenza di prova della pertinenza rispetto al contestato contrabbando.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che i motivi non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifica critica. Il giudice di legittimità ribadisce così il limite del proprio sindacato: non la rivalutazione del compendio istruttorio, ma il controllo sulla tenuta logica della motivazione.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che esso non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, che richiama la gravità del fatto, espressivo della preventiva organizzazione del trasporto, in presenza di un apposito sistema di comunicazione e di contatti con ambienti criminali. Il quadro non è integrato da elementi positivi di giudizio, tale non essendo la ammissione di colpevolezza, che nulla ha apportato a un compendio istruttorio già consolidato.
Sul secondo motivo, la difesa trascura del tutto la motivazione della sentenza, che sulla base del quadro istruttorio fornisce ampia spiegazione della ragione per cui il denaro deve essere ritenuto riconducibile all’attività illecita. La censura si risolve pertanto in una contestazione in fatto, estranea al giudizio di legittimità.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 e rileva che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
Nota della Redazione
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