Accertamento sintetico: obbligo di esame analitico della documentazione del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 4814 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, all’inversione dell’onere della prova che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie deve seguire, ove tale onere sia stato assolto, un esame analitico da parte del giudice, il quale non può limitarsi a giudizi sommari privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo. Il principio, a garanzia della parità delle parti e del regolare contraddittorio, è tanto più pervasivo quanto più si rifletta sulla limitazione di accesso ai mezzi di prova nel settore tributario, in parte inibiti dall’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992. La motivazione apparente, denunciabile in cassazione, si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa, restando escluso il sindacato sulla sufficienza della motivazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui recuperava a fini IRPEF, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito per l’anno d’imposta 2009, determinato in via presuntiva sulla base della spesa per beni indici di capacità contributiva. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente. Proposti appello principale dal contribuente e incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, ritenendo non assolto l’onere della prova incombente sul contribuente. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; nelle more del giudizio, l’erede unica si costituiva in prosecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente. Richiamate le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Suprema Corte ha rammentato che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, limitato ai casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile e motivazione perplessa. Nella specie, la CTR aveva analiticamente argomentato il proprio decisum sul mancato assolvimento dell’onere probatorio, sicché il motivo è stato rigettato.
I motivi secondo, terzo e quarto, scrutinati congiuntamente per il comune nucleo censorio, sono stati invece ritenuti fondati. La Corte ha ribadito il principio per cui, nel processo instaurato a seguito di accertamenti sintetici, all’inversione dell’onere della prova deve seguire, ove il contribuente abbia provveduto all’allegazione di prove contrarie, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può limitarsi a giudizi sommari privi di riferimento alla massa documentale entrata nel processo. I giudici di appello avevano erroneamente affermato che la documentazione prodotta in grado di appello corrispondeva a quella già depositata in primo grado, omettendo di valutarne l’ammissibilità processuale e l’eventuale rilevanza probatoria.
La Corte ha inoltre censurato la mancata considerazione dell’espresso riconoscimento dell’Agenzia, contenuto nell’appello incidentale, circa l’effettivo pagamento da parte del figlio del contribuente della seconda rata del contratto di leasing. Ha invece escluso ogni effetto di non contestazione con riferimento alle altre rate, non avendo il ricorrente trascritto il contenuto dell’atto dal quale desumere la pretesa ammissione, e avendo l’Ufficio precisato che il riconoscimento riguardava solo la seconda rata, con conseguente annullamento parziale in autotutela.
In accoglimento, per quanto di ragione, dei motivi secondo, terzo e quarto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame della documentazione e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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