Inammissibile il ricorso in cassazione contro la sentenza dell’Adunanza Plenaria proposto da soggetti estranei al giudizio (Cass. civ. Sez. Un. n. 14568 del 17.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la legittimazione all’impugnazione, che integra un potere processuale e non un’azione, può essere riconosciuta solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto da soggetti estranei al giudizio conclusosi con la sentenza impugnata che deducono un pregiudizio di mero fatto derivante dalla capacità persuasiva dei principi in essa affermati, atteso che il vincolo del precedente giudiziale opera solo in via di fatto. Per i terzi estranei al giudizio il rimedio esperibile avverso una sentenza pregiudizievole è l’opposizione di terzo ex art. 108 d.lgs. n. 104/2010, non il ricorso per cassazione.
Il Fatto
Le società ricorrenti, titolari di concessioni demaniali marittime sul territorio del Comune di Rimini, avevano impugnato per cassazione la sentenza n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che aveva affermato il contrasto delle proroghe automatiche delle concessioni con il diritto eurounitario e la cessazione degli effetti delle stesse al 31 dicembre 2023. Le società, che non erano state parti del giudizio definito da tale pronuncia, deducevano un difetto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale, assumendo che la sentenza si fosse sostituita al legislatore e avesse imposto regole efficaci erga omnes, pregiudicando le loro concessioni, la cui durata era stata ridotta dal Comune al 31 dicembre 2023 in applicazione dei principi enunciati. Un analogo ricorso era stato proposto avverso la sentenza “gemella” n. 18/2021, poi cassata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 32559/2023.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso sulla base di plurime concorrenti ragioni. In primo luogo, i ricorrenti non erano stati parti del processo definito dalla sentenza impugnata né vi avevano spiegato intervento, sicché difettava la loro legittimazione ad impugnare: la legittimazione all’impugnazione, quale potere processuale, può essere riconosciuta solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio. L’estraneità al giudizio rendeva l’impugnazione inammissibile, essendo il pregiudizio lamentato di mero fatto, derivante dalla capacità persuasiva dei principi affermati, che però non preclude la possibilità di discostarsene in un diverso giudizio.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che il rimedio che l’ordinamento appresta per i terzi estranei al giudizio che si assumano pregiudicati da una sentenza è l’opposizione di terzo disciplinata dall’art. 108 del d.lgs. n. 104/2010, da proporre dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, e non il ricorso per cassazione, riservato alle parti del giudizio a quo.
Ulteriore causa di inammissibilità è stata individuata nella tardività dell’impugnazione: la sentenza era stata pubblicata il 9 novembre 2021, mentre il ricorso era stato notificato il 29 febbraio 2024, ben oltre il termine lungo di cui all’art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010.
Da ultimo, la Corte ha richiamato la propria recente pronuncia n. 28959/2025, in cui è stato affermato che è inammissibile il ricorso per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza del Consiglio di Stato che abbia disapplicato una disposizione interna per contrasto con una direttiva non immediatamente esecutiva, poiché con esso si deduce un error in iudicando, afferente all’attività ermeneutica che costituisce il proprium della funzione giurisdizionale.
Nota della Redazione
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