Violazione del contraddittorio arbitrale e necessità della prova del pregiudizio concreto (Cass. civ. Sez. 1 n. 5953 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di arbitrato, la violazione del principio del contraddittorio, pur essendo inderogabile e di ordine pubblico, non può essere dedotta in termini meramente formali: la nullità del lodo ex art. 829, n. 9, c.p.c. postula la lesione effettiva della possibilità di dedurre e contraddire, sicché il vizio deve essere valutato accertando se l’atto abbia comunque raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se l’inosservanza abbia causato un pregiudizio concreto alla parte.
Il Fatto
La società costruttrice di uno scafo ha impugnato il lodo arbitrale che l’aveva condannata a risarcire la committente per i vizi dell’imbarcazione e per il ritardo nella consegna, deducendo la nullità del lodo per omessa pronuncia e per violazione del contraddittorio. La Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione; avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione per non aver ravvisato la disparità di trattamento nella fase istruttoria, avendo gli arbitri concesso alla sola controparte termini aggiuntivi per dedurre prova contraria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di contraddittorio arbitrale. L’art. 816-bis c.p.c. recepisce l’orientamento che impone agli arbitri di garantire il contraddittorio, la cui violazione è sanzionata dall’art. 829, n. 9, c.p.c.; trattandosi di principio di ordine pubblico, non Deroga neppure l’arbitrato irrituale o equitativo. Tuttavia, la verifica della lesione non può essere formale: occorre accertare se la parte abbia subito un effettivo pregiudizio alla propria possibilità di dedurre e contraddire.
Nel caso di specie, la ricostruzione del procedimento arbitrale ha mostrato che il collegio aveva stabilito regole processuali chiare, senza fissare preclusioni istruttorie, e che ogni decisione era stata assunta dopo aver consentito a entrambe le parti di replicare. La concessione di termini aggiuntivi alla committente era stata determinata dalle sue richieste di prova contraria, mentre la società non aveva formulato istanze analoghe né aveva chiesto di rinviare l’escussione dei testi.
La Corte ha quindi escluso che vi fosse stata una lesione del diritto di difesa, precisando che la valutazione discrezionale degli arbitri circa l’ammissibilità e la qualificazione delle prove non è sindacabile in sede di impugnazione del lodo. Infine, la ricorrente non aveva indicato quale specifico pregiudizio l’asserita violazione avrebbe arrecato, requisito necessario per la declaratoria di nullità (cfr. Cass. n. 18600/2020, Cass. n. 15612/2022 e Cass. n. 15785/2021).
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Nota della Redazione
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