Edifici di culto iscritti in catasto: la rendita non può essere pari a zero (Cass. civ. Sez. V n. 14024 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regole generali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento. Poiché gli edifici di culto non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la rendita proposta non può essere pari a zero, trattandosi di unità a “destinazione particolare”, e resta soggetta al controllo dell’amministrazione finanziaria anche ai soli fini statistico-inventariali. La rendita catastale non costituisce né un tributo né un presupposto d’imposta e non incide sulle esenzioni riconosciute per la specifica destinazione d’uso dell’immobile.

Il Fatto

L’Associazione dei Testimoni di Geova di Ziano di Fiemme, proprietaria di un fabbricato destinato a luogo di culto pubblico, presentava dichiarazione di nuovo fabbricato. L’Ufficio del Catasto classificava l’immobile in categoria E/7 con rendita di 6.558,15 euro, rettificando la rendita inizialmente indicata in zero. La contribuente impugnava l’avviso di rettifica, sostenendone l’insufficiente motivazione e l’illegittimità dell’attribuzione di una rendita a un immobile destinato al culto.

La CTP di Trento rigettava il ricorso, ma la CTR di Trento, accogliendo l’appello, annullava l’avviso ritenendo che l’immobile dovesse essere iscritto con rendita zero in quanto sprovvisto di redditività. Avverso tale decisione la Provincia Autonoma di Trento proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, relativo al difetto di motivazione dell’avviso di rettifica. Richiama il consolidato orientamento per cui, in caso di procedura DOCFA, l’obbligo motivazionale è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi ma solo diversamente valutati sotto il profilo tecnico. Nella specie, i dati forniti dalla contribuente erano stati soltanto “rivalutati” e la motivazione era idonea a consentire la piena comprensione delle ragioni del provvedimento e l’esercizio del diritto di difesa. Il motivo è quindi fondato.

Con il secondo motivo la Provincia deduce la violazione delle norme catastali, sostenendo che l’attribuzione della rendita a un edificio di culto non locato sia legittima. La Corte dà continuità all’indirizzo di cui alle sentenze n. 20537 del 2016 e n. 29823 del 2024, precisando che i fabbricati destinati al culto non sono soggetti all’obbligo di dichiarazione in catasto, ma, se il proprietario procede volontariamente alla dichiarazione o alla variazione, l’immobile deve essere censito con attribuzione di rendita, non essendo incluso nell’elenco di cui all’art. 3, comma 2, d.m. n. 28/1998.

La Corte chiarisce la distinzione tra rendita catastale e reddito: la rendita ha valore tecnico-estimativo ai fini inventariali e non rileva per l’esenzione dalle imposte, che deriva esclusivamente dalla destinazione oggettiva dell’immobile. L’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 917/1986, che considera non produttive di reddito le unità destinate al culto non locate, attiene al presupposto delle imposte dirette e non ha alcuna incidenza sulla rendita.

Quanto alla circolare n. 6/2012, essa opera sul diverso piano tecnico-estimativo delle metodologie di calcolo e non può prevalere sulle disposizioni regolamentari che disciplinano l’iscrizione in catasto degli edifici di culto con attribuzione di rendita. La Corte esclude altresì profili di violazione della normativa sovranazionale, non essendo ravvisabile alcuna discriminazione religiosa, trattandosi di questione di applicazione generale.

Accoglie pertanto entrambi i motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente, confermando l’avviso di rettifica. Le spese sono interamente compensate per la peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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