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Sequestro preventivo e lavori sul bene: l’autorizzazione è atto amministrativo, la motivazione deve essere effettiva (Cass. pen. n. 17106 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il provvedimento di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica, concernenti la gestione ordinaria del bene, ha natura sostanzialmente amministrativa e non è appellabile ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., dovendo le relative questioni essere fatte valere con l’incidente di esecuzione. Il diniego di tale autorizzazione deve essere sorretto da motivazione effettiva e non apparente, che si confronti con le deduzioni difensive. La confisca facoltativa di cui all’art. 240, comma 1, cod. pen. richiede l’accertamento in concreto del nesso di strumentalità tra la cosa e il reato, con riguardo alle caratteristiche attuali del bene.

Il Fatto

Il legale rappresentante di una società proprietaria di un motoscafo sottoposto a sequestro preventivo aveva richiesto l’autorizzazione a eseguire interventi di modifica e adeguamento della fanaleria dell’imbarcazione, al fine di conformarla agli standard di sicurezza. L’istanza, avanzata in via principale e subordinata (per il periodo successivo alle operazioni peritali), era stata rigettata dalla Corte di appello, che aveva ritenuto pregiudizievole qualsiasi intervento sull’imbarcazione per l’esito della perizia disposta.

Avverso il provvedimento di rigetto dell’opposizione veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo nullità per difetto di motivazione e violazione dei principi in materia di confisca facoltativa, con conseguente lesione del diritto di proprietà.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato correttamente la natura del provvedimento impugnato. Richiamando un consolidato orientamento, ha affermato che l’autorizzazione alla gestione del bene sequestrato non incide sul vincolo cautelare ma riguarda le sole modalità di esecuzione della misura, configurandosi come atto avente natura amministrativa. Ne consegue che la sua impugnazione non segue il rito dell’appello cautelare reale ma quello dell’incidente di esecuzione, correttamente esperito nella specie.

Quanto al primo motivo, la Corte ne ha rilevato la fondatezza. L’ordinanza impugnata risultava priva, anche graficamente, di qualunque considerazione sull’eccezione di nullità proposta; la motivazione, inoltre, era meramente assertiva laddove affermava che qualsiasi intervento avrebbe pregiudicato la perizia, senza spiegare come l’imbarcazione, non navigabile a causa di una falla, potesse essere impiegata per le prove “al vero” ovvero con quale mezzo alternativo.

Il collegio ha altresì ritenuto fondato il secondo motivo, ravvisando una palese illogicità nella subordinazione dell’autorizzazione all’esito del giudizio sulla confisca: se questa non fosse disposta, nessuna autorizzazione sarebbe necessaria; se fosse disposta, il bene uscirebbe dalla disponibilità dell’indagato. Ha inoltre ribadito che la confisca facoltativa postula la verifica della pericolosità attuale della res, che deve essere argomentata in concreto; l’adeguamento della fanaleria, proprio perché finalizzato a eliminare le caratteristiche di pericolosità, avrebbe dovuto essere valutato in tal senso.

In accoglimento del ricorso, l’ordinanza è stata annullata con rinvio alla Corte di appello per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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