Motivazione apparente sulla pericolosità sociale qualificata ex art. 1 lett. b) d.lgs. (Cass. pen. Sez. V n. 2141 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, la categoria di pericolosità sociale di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 postula che la motivazione dia conto, con specifici elementi di fatto, del triplice requisito enucleato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità: l’abitualità nella commissione dei delitti, in un significativo arco temporale; l’effettiva produzione di profitti in capo al proposto; la loro incidenza quale unico reddito o componente significativa dello stesso. Il giudice della prevenzione non può fondare il giudizio su una sola condanna, per quanto assistita da recidiva specifica infraquinquennale, né su un generico squilibrio tra redditi dichiarati e patrimonio, senza indicare l’importo dei redditi, confrontarsi con il ricorso al mutuo bancario per il pagamento del prezzo e apprezzare gli elementi addotti dalla difesa. In sede di legittimità, ove sia dedotta la motivazione apparente, il sindacato della Corte di cassazione investe l’omessa considerazione di un elemento potenzialmente decisivo, suscettibile, se valutato, di condurre a esito opposto.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per due anni, sul presupposto della sua appartenenza alle categorie di pericolosità di cui all’art. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 159 del 2011. Con una prima pronuncia la Prima Sezione della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio il provvedimento, ravvisandovi una mera apparenza di motivazione: la pericolosità risultava desunta da condanne e indagini per reati contro il patrimonio, senza alcun elemento sul profitto conseguito e sulla sua idoneità a costituire fonte di sostentamento, né sull’attualità delle condotte. Il giudice del rinvio, nuovamente adito, aveva confermato la misura inquadrando il proposto nella sola lett. b), valorizzando una condanna irrevocabile del 2023 per reati commessi nel 2022, la proprietà di un immobile in comproprietà con il coniuge e l’asserita insufficienza dei redditi dichiarati. Il proposto ha quindi investito la Corte di cassazione con due motivi, deducendo l’assenza di motivazione sui presupposti della lett. b) e l’illegittima prescrizione relativa all’uso di strumenti di comunicazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del proprio sindacato. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, solo per violazione di legge; la censura sulla motivazione è quindi prospettabile unicamente quando questa sia inesistente o meramente apparente. In tale nozione rientra anche il caso in cui il provvedimento ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, che, singolarmente considerato, potrebbe condurre a esito opposto.
Richiamata la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, il Collegio ribadisce che la lett. b) dell’art. 1, d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone che i proventi illeciti costituiscano l’unico reddito del soggetto, o almeno una componente significativa di esso, e che tale valutazione vada ancorata a precisi elementi di fatto. Su tali coordinate ermeneutiche si è assestata la giurisprudenza di legittimità, espressa dalle pronunce Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, Zangrillo, Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Gernnanò, Sez. 6, n. 21513 del 9/04/2019, Coluccia e Sez. 1, n. 27696 del 1/04/2019, Immobiliare Peonia s.r.l..
Su questo sfondo il decreto impugnato non regge. Esso valorizza una sola condanna passata in giudicato per reati commessi nel 2022, senza però menzionare i precedenti richiamati, così da non consentire di apprezzare l’abitualità dei delitti e l’effettiva derivazione dei proventi. Sotto altro profilo, la Corte territoriale assume che l’acquisto dell’immobile non trovi giustificazione nei redditi dichiarati, ma non ne indica l’importo; riporta il dato del mutuo bancario che avrebbe coperto la maggior parte del prezzo senza argomentare in ordine alle garanzie prestate; trascura gli elementi allegati dalla difesa in tema di attività lavorativa e di assunzione di responsabilità familiari.
Ne deriva il carattere di apparenza della motivazione, non essendo il giudizio di abitualità ancorato a specifici elementi di fatto né emergendo circostanze concrete sui profitti e sulla loro rilevanza reddituale. Il primo motivo è pertanto accolto; il secondo resta assorbito ma non precluso, con salvezza della facoltà di riproposizione in sede di merito. Il provvedimento è annullato con rinvio, per nuovo giudizio, alla stessa Sezione della Corte di appello di Bari, in diversa composizione collegiale per l’incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. dei giudici già intervenuti.
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Nota della Redazione
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