Favoreggiamento rifiuto indicare venditore inutilizzabilità dichiarazioni art 195 cod proc pen (Cass. pen. Sez. VI n. 28759 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non opera il divieto di testimonianza indiretta di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. allorché l’ufficiale di polizia giudiziaria riferisca in dibattimento su un fatto specifico avvenuto alla sua presenza, in situazione di urgenza, direttamente espressivo di una condotta penalmente rilevante, quale il rifiuto di indicare il fornitore dello stupefacente, non assumendo rilievo la circostanza che non sia stato redatto il relativo verbale. Il timore di subire ritorsioni per la vita o l’incolumità conseguenti alla propria dichiarazione non integra la scriminante dell’art. 384 cod. pen., che riguarda i soli casi di inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore. Integra invece il dolo del delitto di favoreggiamento la ferma volontà di non rispondere alle domande dell’ufficiale di polizia giudiziaria, così aiutando il cedente ad eludere le investigazioni.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto il ricorrente dal reato di favoreggiamento perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione.
Il ricorrente era stato fermato nei pressi di un campo nomadi e trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata. Invitato dalla polizia giudiziaria a indicare il nome del venditore, si era rifiutato di rispondere. Le dichiarazioni rese nell’immediatezza erano state riferite in udienza dall’operante e su tale deposizione si era fondato il riconoscimento del reato, con esclusione della punibilità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la violazione dell’art. 62 cod. proc. pen. e dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., assumendo che la responsabilità fosse stata basata unicamente sulla deposizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria, che aveva riferito il contenuto delle dichiarazioni dell’imputato.
La Corte ricorda che la Corte costituzionale, sentenza n. 305 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione ove interpretata nel senso di precludere la testimonianza dell’operante quando le modalità degli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. non siano state osservate pur ricorrendone le condizioni. Nel caso concreto, però, assume rilievo dirimente che la testimonianza ha riguardato un fatto specifico avvenuto alla presenza dell’operante, in situazione di urgenza, privo di valenza indiziante rispetto a condotte pregresse ma direttamente espressivo di una condotta penalmente rilevante, cioè il rifiuto di rispondere sulla individuazione del fornitore. In tale situazione non vi sarebbe stata preclusione all’acquisizione diretta del verbale, se redatto, richiamandosi sul punto Sez. VI n. 25715 del 09.04.2003.
Ne consegue che non operava il limite dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. e che l’ufficiale poteva riferire in dibattimento sulla condotta di per sé integrante il delitto di favoreggiamento.
Quanto al secondo motivo, la difesa sosteneva che la frase pronunciata dall’imputato rendesse evidente come il rifiuto fosse motivato dal timore di ritorsioni fisiche, con applicabilità dell’art. 384 cod. pen. La Corte non condivide: il timore di conseguenze pregiudizievoli per la vita o l’incolumità può rilevare ai fini della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., non rientrando nella previsione dell’esimente che si riferisce testualmente ai soli casi di inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, secondo Sez. VI n. 27411 del 20.06.2024. Il ricorrente, inoltre, ha prospettato solo genericamente ritorsioni non meglio specificate, difettando i presupposti della scriminante.
Infine, è infondata la censura sull’elemento soggettivo: le dichiarazioni rese rendono evidente la ferma volontà di non rispondere, così aiutando il cedente a eludere le investigazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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