Terzo e confisca: onere di allegazione della buona fede (Cass. pen. n. 16675 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo che, in sede di esecuzione, rivendichi la restituzione di beni sottoposti a confisca deve allegare elementi concreti idonei a dimostrare la propria buona fede, intesa come non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato. Tale onere di allegazione, pur non integrando un’inversione dell’onere della prova, impone al terzo di indicare circostanze fattuali che comprovino l’estraneità al reato e l’assenza di vantaggi o utilità dall’attività criminosa. La disponibilità effettiva del bene, quale presupposto materiale della confisca, non è esclusa dalla mera configurazione formale della titolarità, dovendosi avere riguardo alla signoria sulla cosa, anche se esercitata tramite intestazioni fittizie.
Il Fatto
Il Tribunale di Cagliari, giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta dalla ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, avverso il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione di un’imbarcazione sottoposta a confisca con sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti, per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.
La decisione era assunta in sede di rinvio, all’esito di un reiterato annullamento da parte della Prima Sezione della Corte di cassazione, che aveva censurato la motivazione del giudice dell’esecuzione per non essersi confrontato con i motivi di opposizione e con i documenti prodotti a sostegno dell’istanza, relativi all’asserita proprietà del natante in capo alla società amministrata dalla ricorrente e non al condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente insussistenti i denunciati vizi di motivazione e rilevando il carattere generico delle censure, volte a eludere la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
Nel solco dei principi affermati dalle Sezioni Unite Bacherotti e ribaditi dalle Sezioni Unite Uniland, la Corte ha precisato che la nozione di terzo, i cui diritti sono salvaguardati dall’ordinamento prevalendo, in caso di buona fede, anche sulla sanzione della confisca, è quella di persona estranea al reato, che non solo non vi abbia partecipato ma che da esso non abbia tratto vantaggi o utilità. A tale requisito oggettivo deve aggiungersi la connotazione soggettiva della buona fede, intesa come non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione.
Quanto all’onere probatorio, le Sezioni Unite Uniland hanno escluso che sussista un’inversione dell’onere della prova, reputando invece ragionevole pretendere dal terzo un onere di allegazione degli elementi che concorrono a integrare le condizioni di appartenenza del bene e di estraneità al reato. La Corte ha quindi valorizzato il dato fattuale della riferibilità della disponibilità materiale e giuridica del mezzo al condannato, legato alla ricorrente da vincoli di convivenza, nonché il trasferimento dei poteri di amministrazione della società proprietaria in data immediatamente antecedente al sequestro.
Le circostanze evidenziate dalla ricorrente, quali la regolarità contabile dell’acquisto delle quote sociali, il pagamento delle spese di manutenzione e la stipula di contratti di charter, sono state reputate elementi neutri o meramente formali, non idonei a confutare la ritenuta intestazione fittizia dell’imbarcazione e l’effettiva gestione da parte del condannato. La Corte ha infine precisato che la signoria sulla cosa, nella quale si sostanzia il presupposto materiale della confisca, non si misura in funzione del tempo di navigazione, essendo irrilevante che il condannato abbia svolto funzioni di skipper, poiché si discute della disponibilità del mezzo, illecitamente utilizzato grazie alle sue competenze nautiche.
Nota della Redazione
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