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L’opposizione alla cartella per sanzioni C.d.S. segue il rito del d.lgs. n. 150/2011 con sospensione feriale (Cass. civ. n. 2853 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice adito, a prescindere dalla qualificazione datane dalle parti. L’opposizione alla cartella di pagamento emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove si deduca che la cartella è il primo atto con cui si è avuta conoscenza della sanzione per nullità od omissione della notifica del verbale, è opposizione recuperatoria ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011, da proporre entro trenta giorni dalla notifica della cartella. Ne consegue che il termine per l’appello, qualificata l’azione in tali termini, è soggetto alla sospensione feriale.

Il Fatto

La contribuente riceveva una cartella esattoriale per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace, lamentando la mancata notifica dei verbali di contestazione e l’indebita applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 legge n. 689/1981. Il Giudice di Pace dichiarava tardiva l’opposizione sulla prima doglianza e rigettava la seconda.

La sentenza veniva impugnata e il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’appello perché tardivo, ritenendo la causa un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., con termine di sei mesi non soggetto a sospensione feriale. Nel merito, riteneva non dimostrata la tempestività dell’opposizione iniziale, mancando la prova della data di ricezione della cartella.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 327 e 615 cod. proc. civ. e della legge n. 742/1969. Richiama il principio per cui l’identificazione del mezzo di impugnazione dipende dalla qualificazione dell’azione compiuta dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 390 del 2011 e da Sez. 3, n. 12872 del 2016.

Il Tribunale, desumendo la scelta del rito dal tipo di atto introduttivo (citazione e non ricorso), ha errato nel qualificare la domanda come opposizione all’esecuzione. Secondo la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite n. 22080 del 2017 e di Sez. 3, n. 14266 del 2021, l’opposizione alla cartella che contesta la mancata notifica del verbale è opposizione recuperatoria ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, con termine di trenta giorni dalla notifica della cartella. Da tale qualificazione discende l’applicabilità della sospensione feriale al termine per l’appello.

Il secondo motivo, concernente la prova della data di notifica della cartella, viene assorbito. Il giudice di rinvio dovrà rivalutare l’ammissibilità della produzione documentale e il suo valore probatorio al fine di verificare il rispetto del termine di trenta giorni.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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