Inammissibile il ricorso generico per violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 10897 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca l’erronea applicazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen. senza coniugarsi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. La generica contestazione della valutazione probatoria, in assenza di specifiche doglianze riconducibili al vizio di motivazione, non integra un valido motivo di impugnazione. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la condanna. La difesa deduceva l’erronea applicazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen., lamentando l’omessa valutazione della sussistenza degli elementi del reato e una condanna pronunciata senza la prova dell’oltre ragionevole dubbio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità in tutte le sue articolazioni, non sorretto da concreta censura né dall’indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno. Il ricorrente non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello, giudicata logica e congrua. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., la Corte ha rilevato come non emergesse alcuna “evidente innocenza” tale da imporre una pronuncia assolutoria immediata, essendo la responsabilità fondata su due distinti accertamenti di guida senza patente, puntualmente documentati.
La Corte ha evidenziato come la censura si sostanziasse in un “non motivo”, non deducendo l’assenza di motivazione o vizi motivazionali, ma limitandosi a una mera sollecitazione a una pronuncia assolutoria. Ha inoltre rilevato l’incompatibilità logica tra l’attuale prospettazione di “evidente innocenza” e la richiesta, in sede di appello, delle attenuanti generiche fondata sull’ammissione di responsabilità.
Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il motivo che si risolva in una generica contestazione della valutazione probatoria. La sentenza impugnata non esprimeva un giudizio meramente probabilistico, fondandosi su verbali attestanti la guida senza patente e sul provvedimento di revoca della patente, elementi che rendevano il ricorrente consapevole dell’illiceità della condotta.
Quanto alla eccepita prescrizione, la Corte ha precisato che il reato non era prescritto, ricadendo sotto le previsioni della c.d. Riforma Orlando, citando Sez. U. n. 20989 del 2024, Polichetti. Ha inoltre ribadito che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare le cause di non punibilità, richiamando Sez. U. n. 12602 del 2015, Ricci e Sez. U. n. 19601 del 2008, Niccoli. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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