Prescrizione post appello irrilevante per inammissibilità del ricorso in cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 9565 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, l’inammissibilità originaria del motivo di ricorso relativo alla responsabilità dell’imputato impedisce l’operare della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Tale principio opera anche nell’ipotesi di più ricorsi per cassazione proposti da diversi imputati avverso la medesima sentenza di appello: la declaratoria di inammissibilità del ricorso di uno degli imputati determina la formazione del giudicato nei suoi confronti, precludendo al giudice dell’esecuzione di accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione. L’effetto estensivo dell’impugnazione ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen. non può operare in favore del coimputato non impugnante se il giudicato di colpevolezza si è formato prima del verificarsi della causa estintiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da un imputato volta a ottenere la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. L’istante, condannato in via definitiva, aveva visto dichiarare inammissibile il proprio ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, mentre per un coimputato, nel medesimo procedimento, la Suprema Corte aveva riconosciuto l’estinzione del reato per prescrizione.
Avverso l’ordinanza di rigetto, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi: la violazione di legge per non aver rilevato la prescrizione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 606 e 616 cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente e la disparità di trattamento rispetto al coimputato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto le censure manifestamente infondate, richiamando il principio consolidato per cui, nel giudizio di legittimità, l’inammissibilità originaria dei motivi di ricorso concernenti la responsabilità impedisce l’operare della prescrizione. Il giudizio sul reato risulta, infatti, interamente esaurito, con conseguente formazione del giudicato, come affermato da Sez. 5, n. 32347 del 2018 e da Sez. 4, n. 8132 del 2019.
Il medesimo principio è stato esteso dal giudice di legittimità all’ipotesi di impugnazione riguardante una sentenza di condanna cumulativa per più reati: l’autonomia dell’azione penale per i singoli capi di imputazione comporta che, per i reati in relazione ai quali i motivi sono inammissibili, si forma un giudicato parziale che preclude la rilevazione della prescrizione, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite n. 6903 del 2016.
Tale principio è stato ritenuto applicabile anche al caso di pluralità di ricorsi proposti da diversi imputati avverso la medesima sentenza di appello. La declaratoria di inammissibilità del ricorso di uno degli imputati ha impedito il decorso del termine di prescrizione in suo favore, rendendo la sentenza irrevocabile nei suoi confronti e precludendo al giudice dell’esecuzione ogni valutazione in ordine alla prescrizione.
Quanto alla richiesta di estensione dell’effetto favorevole riconosciuto al coimputato, la Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione del reato non può essere estesa al coimputato non impugnante, ai sensi dell’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., qualora il giudicato di colpevolezza si sia formato prima del verificarsi della causa estintiva, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 3391 del 2017.
La Corte ha infine escluso ogni disparità di trattamento, rilevante ai sensi dell’art. 3, primo comma, Cost., essendo diverse le situazioni poste a raffronto, e ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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