Attività di parcheggiatore abusivo senza dazione di denaro (Cass. pen. n. 10896 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, a prescindere dall’effettiva ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, che non costituisce elemento costitutivo della fattispecie. Il perfezionamento del reato richiede che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, venga nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività non autorizzata. La particolare tenuità del fatto è esclusa, in quanto la reiterazione della condotta è elemento costitutivo del reato e integra l’abitualità ostativa.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Messina che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada. La Corte territoriale aveva accertato che l’imputato era stato osservato mentre svolgeva attività di parcheggiatore su suolo pubblico, senza autorizzazione, in prossimità del Tribunale, con condotte ripetute e coordinate nel tempo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando i quattro motivi proposti. Quanto al primo, riguardante i vizi di motivazione, la Corte ha rilevato che la censura costituiva una mera riproposizione di profili già vagliati e disattesi dai giudici di merito con percorso argomentativo logico e coerente. In particolare, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che l’imputato non fosse stato visto ricevere denaro, condotta non contemplata dalla fattispecie incriminatrice.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione di legge, la Corte ha precisato che la recidiva nel biennio è stata desunta dal provvedimento ex art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, che presuppone la reiterazione delle condotte di cui all’art. 9, il quale richiama l’avvenuta applicazione delle sanzioni amministrative. Tale provvedimento viene in rilievo come indice probatorio dell’avvenuta irrogazione della sanzione, non essendo necessaria un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento, ma essendo sufficiente un minimo di prova unitamente alla mancata allegazione di elementi contrari.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., richiamando le Sezioni Unite n. 13681 del 2016 e n. 18891 del 2022 in materia di abitualità. Nel reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada, la serialità è elemento costitutivo della fattispecie, poiché la rilevanza penale è subordinata alla previa sanzione definitiva, e la reiterazione integra l’abitualità ostativa al riconoscimento della particolare tenuità.
Infine, sul quarto motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli decisivi o rilevanti. Nella specie, sono state valorizzate l’assenza di elementi positivamente valutabili e la commissione del fatto in violazione del divieto di cui all’art. 9 d.l. n. 14/2017, con motivazione congrua e non sindacabile in cassazione.
Nota della Redazione
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