Inammissibile il ricorso reiterativo per l’attenuante generica negata sui precedenti (Cass. pen. Sez. 7 n. 12424 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure meramente reiterative di quelle già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice di merito con il richiamo a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ritenuto preponderante, quale la presenza di precedenti penali, anche solo il richiamo ai precedenti giudiziari è sufficiente in quanto esprime un implicito giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato.

Il Fatto

Il difensore di un uomo, condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione, inflitta all’esito di giudizio abbreviato. La vicenda traeva origine dal rinvenimento dell’imputato in un comune diverso da quello in cui era obbligato a soggiornare.

Con il primo motivo, la difesa contestava la prova dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. Con il secondo motivo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, criticando la valutazione dei precedenti penali operata dal giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, in sede di esame preliminare, ha rilevato la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. Ha osservato che l’accertamento della polizia giudiziaria, integralmente utilizzabile in virtù della scelta del rito abbreviato, aveva documentato la presenza dell’imputato in un luogo diverso da quello consentito, rendendo manifestamente infondato il dubbio sull’elemento oggettivo. Quanto all’elemento soggettivo, il ricorso non conteneva alcuna critica specifica alla sentenza di appello, che aveva evidenziato l’inattendibilità della versione giustificativa dell’imputato.

Il secondo motivo è stato considerato meramente reiterativo di quello già proposto in appello. La Corte ha precisato che la censura non si dirigeva contro la ragionevole motivazione del giudice di primo grado, espressamente richiamata dai giudici di seconde cure, ma contestava la stessa giurisprudenza di legittimità.

Sul punto, la Corte ha ribadito il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ritenuto preponderante. Ha citato, a sostegno, i precedenti di Sez. 2, n. 23903 del 2020, Sez. 5, n. 43952 del 2017, Sez. 3, n. 28535 del 2014 e Sez. 2, n. 3896 del 2016.

È sufficiente l’indicazione degli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti, che possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, poiché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità. La mancanza di specifiche censure alla motivazione rafforzata della Corte territoriale rendeva il ricorso inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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