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Circolazione con polizza scaduta: applicabile il regime premiale del terzo comma dell’art. 193 cod. strada (Cass. civ., Sez. II, n. 5660 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione prevista dall’art. 193, terzo comma, cod. strada, che riduce alla metà l’ammontare di quella ordinaria del secondo comma, si applica non solo quando l’assicurazione sia resa operante entro i quindici giorni successivi alla scadenza del contratto, ma anche quando il rinnovo avvenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di tolleranza, comprensivo della proroga prevista dalla legislazione emergenziale COVID-19. In tal caso, l’importo della sanzione, ove il pagamento sia effettuato entro i termini, va ulteriormente ridotto ai sensi dell’art. 202 cod. strada, con applicazione del minimo edittale e dell’ulteriore riduzione del 30% per il pagamento entro cinque giorni.

Il Fatto

Il provvedimento origina da un’opposizione avverso un verbale di infrazione elevato per circolazione senza copertura assicurativa. Il contratto di assicurazione era scaduto e, a causa del periodo emergenziale, il termine di tolleranza era stato prorogato di ulteriori quindici giorni, portando la scadenza effettiva della copertura al 7 giugno 2020. Il rinnovo della polizza era avvenuto, però, solo dieci giorni dopo tale data. Il Giudice di pace prima e il Tribunale poi, pur accertando la scadenza del periodo di tolleranza, avevano applicato la sanzione prevista dal secondo comma dell’art. 193 cod. strada, ritenendola congrua. La decisione è stata impugnata dai ricorrenti, che hanno dedotto la violazione del terzo comma della medesima norma, invocando il regime premiale per il rinnovo tempestivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per non aver correttamente sussunto la fattispecie concreta nella norma applicabile. Dopo aver ricostruito la vicenda, ha rilevato che il rinnovo della polizza, sebbene avvenuto dopo la scadenza del periodo di tolleranza, si era verificato entro il termine di quindici giorni da tale scadenza.

La Suprema Corte ha quindi richiamato il disposto dell’art. 193, terzo comma, cod. strada, il quale introduce un regime sanzionatorio premiale per il caso in cui l’assicurazione sia resa operante nei quindici giorni successivi al termine di scadenza. In tale ipotesi, la sanzione ordinaria è ridotta alla metà, con un range edittale da un minimo di 433,00 euro a un massimo di 1.732,00 euro.

La Corte ha inoltre precisato che, in applicazione dell’art. 202 cod. strada, il trasgressore può beneficiare del pagamento in misura ridotta, pari al minimo edittale, ulteriormente diminuito del 30% se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione. Nel caso di specie, pertanto, l’importo avrebbe dovuto essere calcolato come segue: il minimo edittale di 433,00 euro, ridotto del 30%, per un totale di circa 303,00 euro, e non certamente nella misura applicata dal Tribunale, che aveva erroneamente assunto come base di calcolo un importo corrispondente al pagamento in misura ridotta di una sanzione determinata secondo il secondo comma dell’art. 193 cod. strada.

La decisione del Tribunale è stata, quindi, cassata con rinvio per un nuovo esame, affinché il giudice del rinvio provveda alla corretta individuazione della norma applicabile e alla conseguente rideterminazione della sanzione, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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