Onere probatorio dell’omologazione dell’etilometro solo su allegazione dell’imputato (Cass. pen. n. 14171 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’onere del pubblico ministero di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall’art. 379 reg. esec. cod. strada sorge solo nel caso in cui l’imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l’effettuazione di tali adempimenti. Non è sufficiente, a tal fine, la mera richiesta dell’imputato di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento. La contestazione basata sull’erronea valutazione degli operanti di P.G. in sede di verbale è aspecifica quando la condanna sia fondata unicamente sull’accertamento compiuto mediante l’apparecchio etilometrico.
Il Fatto
La Corte territoriale ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 1, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992. L’imputato ha proposto appello, successivamente riqualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., deducendo un unico motivo di impugnazione attinente alla concreta sussistenza dell’accertato tasso alcolemico.
La contestazione riguardava due profili: la valutazione compiuta dagli operanti di polizia giudiziaria in sede di verbale e la mancata prova dell’omologazione e della certificazione della regolarità dell’apparecchio misuratore.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto la prima censura aspecifica, rilevando che la pronuncia di condanna è stata fondata esclusivamente sull’accertamento compiuto mediante l’apparecchio etilometrico, senza alcuna dipendenza dalla valutazione verbalizzata dagli operanti.
Quanto alla seconda censura, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l’onere di provare l’omologazione dell’etilometro e la sua sottoposizione alle verifiche periodiche soltanto quando l’imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l’effettuazione di tali adempimenti. A sostegno di tale principio sono stati citati Sez. 4, n. 26281 del 2024 e Sez. 4, n. 33978 del 2021.
Nel caso di specie l’imputato si era limitato a contestare genericamente l’assenza delle verifiche e dell’omologazione, senza fornire alcun elemento concreto a sostegno della propria eccezione, sicché l’onere probatorio del pubblico ministero non era sorto.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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