Compensazione delle spese illegittima senza soccombenza reciproca (Cass. civ. Sez. III n. 7173 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. Ne consegue che il giudice non può condannare la parte vittoriosa al pagamento delle spese in favore della parte soccombente, ma può disporne la compensazione totale o parziale solo in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.

Il Fatto

La controversia trae origine da un sinistro stradale verificatosi nel 2006. Il conducente di un’autovettura agiva per il risarcimento dei danni al proprio veicolo; il proprietario dell’autocarro coinvolto, costituitosi, proponeva domanda riconvenzionale per sentir accertare la responsabilità esclusiva dei primi e ottenere il risarcimento dei danni al proprio mezzo.

Il giudice di pace rigettava entrambe le domande. In sede di appello, il Tribunale, riformando parzialmente la sentenza, accertava un concorso di colpa, attribuendo il 90% della responsabilità al conducente dell’autovettura e il 10% al conducente dell’autocarro, e liquidava i danni con condanna solidale. Il giudice d’appello compensava integralmente le spese del grado, richiamando la soccombenza reciproca derivante dal limitato accoglimento quantitativo della domanda.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso, tutti volti a contestare la ricostruzione della dinamica del sinistro e la graduazione delle colpe, e li ha dichiarati inammissibili. L’apprezzamento del giudice di merito sulla dinamica dell’incidente, sull’accertamento delle condotte, sulla sussistenza e graduazione della colpa e sul rapporto di causalità si concreta in un giudizio di mero fatto, sottratto al sindacato di legittimità quando il ragionamento sia completo, corretto e coerente.

Quanto al vizio di omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui la censura attiene esclusivamente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non è invece consentito dolersi della mancata o insufficiente valutazione del materiale probatorio né sollecitare una diversa ricostruzione del fatto.

La Corte ha invece accolto il quinto motivo, concernente la compensazione delle spese. Il giudice d’appello aveva motivato la compensazione esclusivamente sulla base di una presunta soccombenza reciproca, ritenuta tale per il limitato accoglimento delle domande. Tale presupposto, ad avviso della Corte, non è configurabile: l’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra soccombenza reciproca, che ricorre solo in presenza di pluralità di domande contrapposte o di un’unica domanda articolata in più capi.

La statuizione sulle spese è risultata priva di idonea motivazione, non essendo stati indicati gli ulteriori presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha condannato i controricorrenti e la compagnia assicuratrice alla rifusione delle spese dei gradi di merito e di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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