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Il difensore non può contestare la verbalizzazione della rinuncia alla comparizione dopo la sentenza (Cass. pen. Sez. IV n. 14253 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore, resa in udienza e ritualmente verbalizzata, con cui comunica la volontà dell’imputato detenuto di rinunciare a presenziare, sana l’omessa traduzione e legittima la celebrazione del dibattimento in assenza dell’imputato. Il difensore ha l’onere di controllare la fedeltà della verbalizzazione e di richiederne la correzione nella stessa udienza ai sensi dell’art. 482, comma 2, cod. proc. pen.; esaurita la discussione ed emessa la sentenza, non è possibile rimettere in discussione il contenuto del verbale. È pertanto infondato il motivo di ricorso che deduce la violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per omesso avviso dell’udienza all’imputato non tradotto, quando la mancata comparizione sia dipesa dalla dichiarazione del difensore.

Il Fatto

Con sentenza del 01/10/2025 la Corte di appello di Roma confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Viterbo nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 7, Codice della strada. Il giudice di primo grado aveva celebrato il dibattimento senza disporre la traduzione dell’imputato, detenuto, sulla base della dichiarazione del difensore che lo aveva indicato come “rinunciante a comparire”. Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione: il difensore ha sostenuto di non aver mai inteso dichiarare la rinuncia dell’imputato a presenziare, ma di aver solo chiesto se questi avesse rinunciato, e che alcuna richiesta era stata rivolta alla Casa circondariale per acquisire la volontà del detenuto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso destituito di fondamento. La Corte territoriale aveva implicitamente considerato irrilevante l’omessa richiesta del Tribunale alla Casa circondariale, attribuendo valore decisivo alla dichiarazione del difensore che, come risultava dal verbale di udienza, aveva comunicato la volontà dell’imputato di rinunciare a presenziare. Tale dichiarazione ha sanato l’omessa traduzione del detenuto.

La S.C. ha quindi richiamato il disposto dell’art. 482, comma 2, cod. proc. pen., che disciplina l’attività di documentazione dell’udienza ed è posto a garanzia della fedeltà e della completezza delle verbalizzazioni. La redazione del verbale avviene sotto la vigilanza del giudice, ma a tale controllo partecipano anche i difensori, che possono chiedere in qualsiasi momento la lettura del testo verbalizzato e la correzione di eventuali errori. In proposito è stato citato il precedente di Sez. 6, n. 33749 del 27/04/2023, secondo cui l’intervento delle parti garantisce la migliore fedeltà possibile della documentazione.

Ne consegue che era onere del difensore, nella stessa udienza, verificare che la verbalizzazione riportasse fedelmente le sue dichiarazioni ed eventualmente richiederne la correzione. Una volta esaurita la discussione ed emessa la sentenza, non è più possibile ricostruire a ritroso la fedeltà del testo verbalizzato: la contestazione sollevata in sede di legittimità risulta quindi inammissibile.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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