Ricorso straordinario: errore di fatto solo se la causa è percettiva (Cass. pen. Sez. II n. 36712 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio. Tale errore resta escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. Il ricorso che non indichi le risultanze processuali concretamente travisate è inammissibile per genericità, oltre che manifestamente infondato. La sintesi delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di legittimità integra una valutazione sintetica ma completa, non censurabile con lo strumento straordinario.
Il Fatto
La Corte di cassazione, Sezione VII penale, con ordinanza del 01.12.2025 aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti con unico atto da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 02.05.2025, che li aveva condannati per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 697 cod. pen.
Gli stessi imputati hanno quindi proposto, sempre con unico atto, ricorso straordinario, sostenendo che la Corte di legittimità sarebbe incorsa in un errore percettivo nella lettura dei motivi del ricorso ordinario. Secondo i ricorrenti, quei motivi non miravano a una rilettura dei fatti, ma a evidenziare che le decisioni di merito avevano fondato il convincimento su presupposti fattuali non corrispondenti ai dati probatori acquisiti. La questione arriva così davanti alla Seconda Sezione penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi generici e, insieme, manifestamente infondati. Il rilievo centrale è di ordine argomentativo: i ricorrenti non indicano quali sarebbero state le risultanze processuali travisate dai giudici di merito e richiamate nel ricorso ordinario, così da aver indotto la Corte di cassazione in un errore percettivo emendabile con il rimedio straordinario.
La Corte richiama il principio, che dichiara pacifico nella giurisprudenza di legittimità e che il Collegio condivide: quando la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione presenta comunque contenuto valutativo, si è fuori dall’errore di fatto e dentro l’errore di giudizio, sottratto all’art. 625-bis cod. proc. pen. A sostegno sono citate Sez. Un. n. 18651 del 2015 e Sez. VI n. 46065 del 2014.
La genericità dei ricorsi straordinari è resa ancora più evidente, per il Collegio, dal modo in cui la sentenza impugnata aveva esposto le risultanze processuali poste a base della condanna. La Corte di cassazione aveva compiuto una valutazione sintetica ma completa delle prove a carico, rispetto alla quale non si ravvisa alcuna criticità azionabile attraverso lo strumento dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
Questa conclusione supera e assorbe ogni altra argomentazione difensiva, compreso il contenuto della memoria depositata in udienza. All’inammissibilità seguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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