Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confrontarsi con la sentenza (Cass. pen. Sez. VII n. 13786 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che riproduca e reiteri i medesimi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi a lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso motivi specifici, a pena di inammissibilità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Con sentenza del 25 settembre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992 (guida in stato di ebbrezza). Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia di secondo grado; l’errata valutazione del funzionamento dell’etilometro; l’erronea sussistenza dello stato di ebbrezza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi proposti non sono deducibili in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, riguardante la prescrizione, la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata: la Corte territoriale aveva correttamente escluso la maturazione del termine prescrizionale prima della sentenza di secondo grado, considerando tutti i periodi di sospensione della prescrizione intervenuti.
Quanto alle altre due censure, la Corte ha osservato che esse non si confrontavano con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata, ma reiteravano le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello e vagliate dalla Corte territoriale. Richiamando il principio costante di legittimità (tra le altre, Sez. 6, n. 8700 del 2013, Rv. 254584-01; Sez. 2, n. 27816 del 2019, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 2014, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 2009, Rv. 243838-01), la Corte ha ribadito che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata al provvedimento, realizzata mediante motivi che indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta.
Pertanto, il ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile, venendo meno la funzione stessa per cui è previsto. All’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., sentenza n. 186/2000).
Nota della Redazione
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