Concussione per minaccia implicita di danno contra ius, non induzione indebita (Cass. pen. n. 13872 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di tentata concussione, ex artt. 56 e 317 cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della propria qualità e dei propri poteri, prospetti al privato la possibilità di un danno contra ius, ponendolo di fronte all’alternativa di subire il danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di un’utilità indebita. Tale fattispecie si distingue dal delitto di induzione indebita, ex art. 319-quater cod. pen., il cui elemento caratterizzante è una pressione morale dal più tenue valore condizionante, che lascia al destinatario margini decisionali più ampi, motivati dalla prospettiva di un tornaconto personale. La valutazione in ordine alla gravità del livello di coartazione della libertà morale del privato costituisce apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità se espresso con motivazione completa e non manifestamente illogica. In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, la richiesta di assunzione di prove non nuove, cui la parte aveva rinunciato in primo grado, è inammissibile ove si risolva in un’attività esplorativa finalizzata a ricercare prove anche solo eventualmente favorevoli.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado solo in punto di pena, aveva ritenuto l’imputato responsabile di tentata concussione e di falsità ideologica. All’imputato, assistente della Polizia di Stato, si contestava di aver esercitato pressioni costrittive su un artigiano, presentandosi in divisa e con l’auto di servizio, per ottenere gratuitamente una lavorazione del valore di circa 1500 euro, prospettando la possibilità di «trovare il modo di fargli una multa». In relazione al secondo capo, gli si ascriveva di aver redatto una relazione di servizio ideologicamente falsa in occasione di un controllo stradale. Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi, tra cui l’erronea qualificazione dei fatti come tentata concussione anziché come tentativo di induzione indebita, il mancato esame di testimoni in appello e l’omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, relativo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. La Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, la mancata assunzione dei testimoni non derivava da una decisione del giudice lesiva del contraddittorio, ma da una libera scelta difensiva, essendo stati i testi ammessi in primo grado e, successivamente, rinunciati dalla difesa. Inoltre, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la richiesta di rinnovazione che si risolva in un’attività esplorativa di indagine è inammissibile, essendo la mancata assunzione censurabile in legittimità solo in caso di motivazione carente o manifestamente illogica.
Quanto al secondo motivo, incentrato sul travisamento delle prove, la Corte ha ritenuto che le censure si risolvessero in una mera richiesta di rilettura del compendio probatorio. Le sentenze di merito avevano offerto un’analitica giustificazione della credibilità della persona offesa e dei riscontri, rendendo inammissibile in sede di legittimità la sollecitazione a un diverso apprezzamento di fatto.
Con riferimento al terzo motivo, riguardante la qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite Maldera (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014), chiarendo la linea di demarcazione tra concussione e induzione indebita. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accertato che il privato sarebbe stato orientato ad aderire alle richieste esclusivamente per evitare un danno contra ius, senza alcun tornaconto personale; la prospettazione della multa, in caso di inadempimento, integrava una minaccia implicita idonea a compromettere gravemente la libertà di autodeterminazione. Trattandosi di valutazione di fatto, espressa con motivazione non manifestamente illogica, la censura di violazione di legge è stata dichiarata manifestamente infondata.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità del precedente della Corte costituzionale n. 140 del 2021, relativo a una diversa disposizione. Nel caso di specie, trovava applicazione l’art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, che dispone la sospensione ex lege del corso della prescrizione per sessantaquattro giorni, essendo stata fissata un’udienza nel periodo considerato e poi rinviata. Per il reato di falsità ideologica, la Corte ha rilevato che, anche prescindendo da sospensioni e atti interruttivi, il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso alla data della sentenza d’appello.
La Corte ha, infine, dichiarato il ricorso inammissibile, con conseguente preclusione della rilevabilità dell’eventuale estinzione del reato successiva alla sentenza impugnata, ai sensi di quanto stabilito dalle Sezioni Unite n. 32 del 22/11/2000.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 56 c.p. – Delitto tentato
- Art. 317 c.p. – Concussione
- Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità