Principio di legalità e irretroattività nelle sanzioni amministrative per ZTL (Cass. civ. n. 8817 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 689/1981, vige il principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell’analogia, con la conseguenza che il comportamento del soggetto è assoggettato alla disciplina vigente al momento della sua commissione. Non trova applicazione, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole. La sopravvenienza di una disciplina regolamentare più favorevole, successiva alla commissione delle violazioni, non incide sulla legittimità delle sanzioni già irrogate. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è configurabile con riguardo a elementi istruttori o a valutazioni giuridiche, ma solo con riferimento a veri e propri fatti storici.

Il Fatto

Il titolare di una licenza taxi di Roma Capitale proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace avverso quarantuno verbali di violazione del codice della strada, relativi al transito nelle ZTL e nelle corsie preferenziali, avvenuto in un periodo successivo alla scadenza della licenza e antecedente al suo rinnovo. L’opposizione veniva rigettata in primo grado e, a seguito di appello, il Tribunale di Roma confermava la decisione, ritenendo irrilevante la modifica regolamentare sopravvenuta nel 2021, perché successiva al periodo degli accertamenti, in cui il veicolo non era munito di autorizzazione al transito. Avverso tale sentenza, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di norme di diritto e l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella sopravvenienza del regolamento che avrebbe sanato con efficacia retroattiva il mancato rinnovo delle licenze scadute.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi proposti. Con riferimento al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la Corte ha richiamato il principio per cui costituisce “fatto” solo un preciso accadimento storico, e non già le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori o le valutazioni giuridiche. Nel caso di specie, il fatto storico della sopravvenienza del regolamento era stato espressamente esaminato dal Tribunale, che ne aveva correttamente escluso la rilevanza. La “missiva tipo” prodotta dalla difesa è stata qualificata come semplice elemento istruttorio, privo di autonoma rilevanza ai sensi della norma processuale invocata.

Quanto alla dedotta violazione di legge, la Corte ha affermato che l’art. 1 della legge n. 689/1981 sancisce il principio per cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Tale principio comporta l’applicabilità della legge del tempo del fatto, anche laddove una disciplina successiva sia più favorevole, non valendo per le sanzioni amministrative il canone penalistico del favor rei, salvo espressa previsione di legge. La Corte ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ivi incluse le Sezioni Unite n. 28159/2008 e Sezioni Unite n. 14374/2012, in tema di illeciti disciplinari, nonché la pronuncia Cass. n. 24111/2014 in materia di sospensione della patente.

La Corte ha inoltre escluso la fondatezza della tesi difensiva basata sull’asserita proroga d’ufficio della licenza, rilevando che il ricorrente aveva provveduto alla vidimazione della stessa in data 19.02.2018, sicché la licenza non poteva considerarsi né scaduta né in scadenza nel periodo rilevante ai sensi della D.A.C. n. 51/2021. Quanto alla validità illimitata delle licenze, la Corte ha precisato che essa è condizionata al permanere dei requisiti e al pagamento delle sanzioni, non essendo quindi incondizionata. Da ultimo, la Corte ha escluso il contrasto con la sentenza n. 26792/2024, riguardante una questione diversa, ossia la decorrenza del quinquennio per la vidimazione in caso di cessione della licenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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