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Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non è consentito in caso di incidente stradale (Cass. pen. Sez. IV n. 16302 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoro di pubblica utilità “sostitutivo” di cui all’art. 20-bis cod. pen., disciplinato dagli artt. 56-bis e 56-ter della legge n. 689/1981, ha natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale e va tenuto distinto dall’omologo istituto previsto dall’art. 54 d.lgs. n. 274/2000, che ha natura di pena principale. In tema di guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti, la clausola di riserva (“salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge”) con cui esordisce l’art. 20-bis cod. pen. mantiene in vigore la preclusione di cui all’art. 187, comma 8-bis, cod. strada, sicché la sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità non è ammessa in presenza dell’aggravante dell’avere causato un incidente stradale.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata, all’esito di giudizio abbreviato, per la contravvenzione di cui all’art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 285/1992, per aver circolato alla guida in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti, come emerso dagli accertamenti diagnostici eseguiti in ospedale dopo un incidente stradale che l’aveva coinvolta. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, escludendo profili di illegittimità nell’ordinanza con cui il GIP aveva disposto una perizia d’ufficio per accertare il grado di alterazione e ritenendo dimostrato lo stato di alterazione sulla base degli accertamenti tecnici e della condotta di guida.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si censurava l’integrazione probatoria officiosa disposta nel giudizio abbreviato. Il potere di cui all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. può essere esercitato anche per accertare la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato, purché gli elementi probatori siano necessari alla decisione e non si esplorino itinerari estranei allo stato degli atti. Nel caso di specie, la perizia era stata disposta per verificare un tema sollecitato dalla stessa difesa, che aveva allegato una consulenza di parte a fronte del materiale probatorio dell’accusa.

La scelta del rito abbreviato è irrevocabile, ma alla parte è riconosciuto il diritto di concorrere alla formazione della prova, partecipando all’integrazione istruttoria e chiedendo di essere ammessa alla prova contraria con le forme e i limiti di cui all’art. 501 cod. proc. pen. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. è stata ritenuta manifestamente infondata.

Quanto al secondo motivo, la prova dello stato di alterazione può essere desunta non solo da una specifica analisi medica ma anche dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta assunzione, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni e del contesto fattuale, come nel caso della condotta di guida che aveva causato il sinistro.

L’ultimo motivo attiene alla possibilità di sostituire la sola pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., nonostante il divieto di cui all’art. 187, comma 8-bis, cod. strada in caso di incidente stradale. La Corte ha chiarito che l’istituto di cui all’art. 20-bis cod. pen. ha autonoma natura giuridica rispetto a quello previsto dall’art. 54 d.lgs. n. 274/2000: la clausola di riserva che esordisce il nuovo art. 20-bis cod. pen. mantiene in vigore le preclusioni speciali del codice della strada, norma speciale che deroga eccezionalmente alla sostituibilità in ragione della maggiore gravità del fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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