Giudicato esterno e patente A/2 per motocicli superiori a 35 kW (Cass. civ. Sez. II n. 8814 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di efficacia riflessa del giudicato esterno, la parte che intenda denunciare in cassazione la violazione del giudicato formatosi in un giudizio tra parti parzialmente diverse ha l’onere di allegare e provare che esso si sia formato in epoca successiva al termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello; in difetto, l’eccezione è preclusa in sede di legittimità. La formazione del giudicato deve essere provata mediante produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria, risultando insufficiente il deposito della sola certificazione. Quanto alla violazione dell’art. 116, comma 3, lettera c), cod. strada, la patente di categoria A/2 abilita alla guida di motocicli soltanto se questi abbiano tutte le caratteristiche ivi indicate, con la conseguenza che la mancanza anche di una sola di esse comporta la violazione della disposizione e l’applicabilità della sanzione prevista dal comma 15 del medesimo articolo; la potenza del mezzo va verificata in kW, non in CV.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione dell’art. 116, comma 15-bis, cod. strada, elevato perché il conducente del motoveicolo di sua proprietà, munito di patente di categoria A/2, non era abilitato alla guida di un motociclo la cui potenza superava il limite massimo previsto dalla norma. Il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione e il Tribunale, in sede di appello, aveva confermato la decisione, ritenendo che la patente A/2 abilitasse alla guida solo di motocicli con tutte le caratteristiche indicate dall’art. 116, comma 3, cod. strada.

Avverso la sentenza d’appello la ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’omesso esame della sentenza di annullamento del verbale intervenuta nei confronti dell’autore materiale dell’illecito, passata in giudicato, e il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti della violazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, riguardanti l’omesso esame della pronuncia favorevole intervenuta nei confronti del trasgressore. Ha rilevato che la copia della sentenza prodotta in giudizio era priva di attestazione del passaggio in giudicato e che la copia completa di attestazione era stata prodotta solo in data successiva sia alla sentenza di secondo grado sia al ricorso per cassazione. Ha quindi escluso che potesse configurarsi un obbligo del giudice d’appello di pronunciarsi su un giudicato non documentato nel corso del secondo grado.

La Corte ha altresì precisato che il giudicato cosiddetto esterno, per poter fare stato nel processo, deve essere provato attraverso la produzione della sentenza munita dell’attestato di cancelleria. Ha inoltre richiamato il principio per cui l’eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, mentre è opponibile in sede di legittimità solo se formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito, gravando sulla parte l’onere di allegare e provare l’epoca della formazione. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva fornito alcuna indicazione al riguardo, con conseguente preclusione dell’esame della questione.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso il vizio di motivazione, ritenendo che il Tribunale avesse indicato chiaramente il fondamento giuridico della decisione, superando il minimo costituzionale. Ha poi confermato che la formulazione dell’art. 116, comma 3, lettera c), cod. strada impone che il motoveicolo possieda tutte le caratteristiche indicate dalla norma, sicché il superamento della potenza massima espressa in kW, accertato in sede di merito e non contestato, integra la violazione, a nulla rilevando la trasformazione del valore in CV.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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