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La dicitura “volume insufficiente” nello scontrino dell’alcoltest non inficia la prova dello stato di ebbrezza (Cass. pen. n. 15559 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero la presenza di vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge. La dicitura “volume insufficiente” riportata su uno degli scontrini dell’alcoltest non prova il malfunzionamento dell’etilometro e non inficia la misurazione, qualora l’apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore. La contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada è configurabile anche in tale evenienza, purché risulti accertata una concentrazione di alcol superiore alle soglie di punibilità.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, in entrambi i gradi di merito, per il reato di guida in stato di ebbrezza, riqualificato ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, in relazione all’originaria imputazione per la violazione di cui alla lett. c) dello stesso articolo. La Corte di Appello di Bologna aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo l’imputato responsabile del reato.

Avverso tale sentenza, il difensore del ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’attendibilità della prova etilometrica e alla rilevazione del tasso alcolemico. In particolare, la difesa ha sostenuto che la presenza, in uno degli scontrini, della dicitura “volume insufficiente” avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a valutare un possibile errore dello strumento a favore dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il consolidato principio secondo cui, in materia di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza. Ne consegue che grava sulla difesa l’onere di suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio o l’assenza di controlli prescritti dalla legge. La Corte ha citato, a sostegno, le pronunce Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021 e Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021.

Con specifico riguardo alla questione sollevata dal ricorrente, la Corte ha rilevato che, secondo orientamento costante, la dicitura “volume insufficiente” in uno degli scontrini dell’alcoltest non prova il malfunzionamento dell’etilometro e non inficia la misurazione. A sostegno di tale principio, è stata richiamata la pronuncia Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, secondo cui la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza è configurabile anche nel caso in cui lo scontrino dell’alcoltest contenga tale dicitura, qualora l’apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore.

Nel caso di specie, la Corte di merito aveva correttamente evidenziato che i due scontrini avevano registrato una concentrazione di alcol pari a 1,88 g/l alla prima prova e 1,67 g/l alla seconda prova, valori ampiamente superiori alle soglie di punibilità previste dalla legge. Inoltre, il ricorrente presentava chiari sintomi di alterazione connessi allo stato di ebbrezza, circostanza che rafforzava la conclusione circa la sussistenza del reato.

La Corte ha quindi ritenuto che le argomentazioni illustrate nella sentenza impugnata, logiche e conformi ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, fossero idonee a sostenere il decisum. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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